Estinzione del processo per mancata riassunzione dopo sospensione (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 21 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo-contabile, quando il processo è sospeso in attesa della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea e il provvedimento di sospensione non fissa l’udienza di prosecuzione, le parti devono chiedere al giudice la fissazione dell’udienza nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, ai sensi dell’art. 107, comma 1, c.g.c. La pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea integra la conoscenza della cessazione della causa di sospensione. L’omessa riassunzione entro il termine determina l’estinzione del processo, che opera di diritto e va dichiarata con sentenza ai sensi dell’art. 111, commi 1 e 4, c.g.c. All’estinzione consegue la caducazione delle misure cautelari in precedenza disposte.

Il Fatto

Una società impugnava l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, adottato dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, nella parte in cui la includeva tra le amministrazioni pubbliche ai fini del SEC/2010. La ricorrente chiedeva, in via pregiudiziale, la rimessione alla Corte costituzionale e/o alla Corte di giustizia UE di questioni relative alla normativa sopravvenuta che aveva limitato la giurisdizione contabile in materia di elenco Istat.

Con sentenza/ordinanza n. 26/2021 le Sezioni riunite, accolta l’istanza cautelare, sospendevano il giudizio nelle more della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE della decisione della Corte di giustizia sulle questioni pregiudiziali sollevate con le ordinanze n. 5 e n. 6 del 2021. La decisione della Corte di giustizia del 13 luglio 2023, cause riunite C-363/21 e C-364/21, veniva pubblicata nella G.U. UE n. C-321/4 dell’11 settembre 2023. Fissata d’ufficio l’udienza per la dichiarazione di estinzione, nessuna parte provvedeva alla riassunzione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite rilevano che il provvedimento di sospensione non aveva fissato l’udienza in cui il processo avrebbe dovuto proseguire. Trova quindi applicazione l’art. 107, comma 1, c.g.c., che in tale ipotesi impone alle parti di chiedere al giudice la fissazione dell’udienza di prosecuzione entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione.

Il Collegio individua il momento di decorrenza del termine nella pubblicazione della decisione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale UE, avvenuta l’11 settembre 2023. Da quella data nessuna riassunzione è intervenuta, né nei tre mesi successivi né successivamente.

Integrata la fattispecie dell’art. 107, comma 1, c.g.c., la Corte dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c., secondo cui il processo si estingue quando le parti non provvedono a riassumere il giudizio entro il termine perentorio stabilito dalla legge. L’estinzione opera di diritto e va dichiarata con sentenza, come prescrive l’art. 111, comma 4, c.g.c.

La declaratoria di estinzione determina la caducazione delle misure cautelari disposte con la precedente sentenza/ordinanza n. 26/2021. L’estinzione esonera inoltre il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio, che restano non liquidate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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