Partecipazioni indirette in NewCo idrica non ammesse dalla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 35 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, anche indiretta, è sottoposto al controllo della Corte dei conti, che ne verifica la conformità ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’onere di motivazione analitica si traduce in un vincolo di scopo rafforzato: l’amministrazione deve dimostrare la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, non essendo sufficiente la convenienza allegata dai soci partecipati. La scelta di costituire un nuovo soggetto operativo che si affianchi al gestore unico già partecipato, in assenza di ragioni eccezionali, integra una fattispecie di società “doppione”, suscettibile di rilievo ex art. 20, comma 2, lett. c), TUSP già in sede di ricognizione annuale. La carenza motivazionale su sostenibilità finanziaria, compatibilità con il diritto europeo in materia di aiuti di Stato e comparazione con l’alternativa di gestione diretta giustifica l’esito ostativo.

Il Fatto

Il Comune di Bobbio Pellice, compreso nell’ATO TO3 Torinese, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni, denominata “Società Pinerolese Acque S.p.A.”. La NewCo, partecipata al 51% da SMAT S.p.A. (gestore unico del servizio idrico integrato) e al 49% da ACEA S.p.A. (gestore operativo salvaguardato uscente), avrebbe assunto il ruolo di gestore operativo nell’area del Pinerolese, ricevendo il conferimento del ramo d’azienda idrico.

L’operazione è stata elaborata a valle di un accordo di programma tra le due società e con la presa d’atto dell’Autorità d’ambito, in vista della scadenza della gestione salvaguardata di ACEA, fissata al 31 dicembre 2023.

La delibera è stata rimessa alla Sezione perché il Comune, divenendo socio indiretto della NewCo per il tramite delle due partecipate dirette, rientra nel perimetro dell’art. 5 TUSP. Analoga trasmissione è stata effettuata da altri quarantatré enti coinvolti nella medesima operazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del proprio intervento. Il parere ex art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016, pur così denominato dal legislatore, integra una peculiare attività di controllo, come chiarito dalle Sezioni Riunite n. 16 del 3 novembre 2022: la pronuncia interviene dopo il perfezionamento dell’atto deliberativo, con parametri e termini tipici della funzione di controllo, e non costituisce attività consultiva.

Nel merito, l’operazione è riconosciuta come acquisto di partecipazione indiretta tramite SMAT e ACEA, e non come acquisto imposto da espresse previsioni legislative. Si tratta, osserva il Collegio, di una scelta discrezionale, volta a conservare accanto al gestore unico un ulteriore gestore operativo oltre la scadenza della gestione salvaguardata.

Il primo profilo di censura riguarda la ricaduta in termini di società “doppione”. Il Comune è già socio di SMAT, che per oltre duecentocinquanta comuni svolge le medesime attività che verrebbero attribuite alla NewCo. La Corte richiama la giurisprudenza contabile (Lombardia nn. 161/2022 e 51/2023; Abruzzo nn. 120 e 123/2023) e rileva il possibile contrasto con l’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, rilevabile dalla ricognizione annuale del 31 dicembre 2024. Il richiamo alla volontà già manifestata da SMAT è giudicato inconferente, poiché la decisione di un socio di maggioranza non può imporre ai comuni l’assunzione di partecipazioni in violazione dei vincoli di legge.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Sezione richiama la duplice accezione oggettiva e soggettiva elaborata dalle Sezioni Riunite n. 16/2022. La perizia asseverata evidenzia un valore del ramo d’azienda conferito negativo per euro 340.915,22, con margini operativi prospettici molto contenuti e risultati ante imposte destinati a non superare i quattrocentomila euro. Il raffronto con la solidità economica di SMAT rende non dimostrata la maggiore convenienza dell’opzione prescelta rispetto all’assunzione diretta della gestione operativa.

Quanto alla compatibilità con la disciplina europea, la Corte non esclude in via astratta la conformità dell’operazione, ma ritiene carente la motivazione sulla peculiare posizione di ACEA, multi-utility attiva in più settori: dopo la cessazione della gestione salvaguardata, la sua partecipazione al 49% della NewCo, unita alla previsione statutaria di distribuzione degli utili e alla prevalenza dei patti parasociali, potrebbe configurare benefici economici astrattamente qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE. Il fatto che i proventi derivino dalla tariffa idrica, prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., non è di per sé sufficiente ad escluderli dall’ambito applicativo della disciplina.

In conclusione, la Sezione ravvisa elementi ostativi alla costituzione della nuova società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette, con trasmissione della deliberazione al Comune e obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale entro cinque giorni dalla ricezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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