Revocazione contabile inammissibile se proposta oltre l’anno dalla pubblicazione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 251 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione nel giudizio contabile, l’art. 202, comma 1, lettere f) e g), cod. giust. cont. impone che il ricorso sia proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza. Il termine decorre dalla pubblicazione e non dalla notificazione del provvedimento, né rileva che la sentenza non sia stata notificata, poiché il termine lungo opera indipendentemente da tale adempimento. Ne consegue che la revocazione notificata oltre il termine annuale è inammissibile per tardività, non essendo consentita alcuna rimessione in termini in assenza di causa di nullità della citazione o della notificazione degli atti. Il giudice contabile è tenuto a rilevare preliminarmente l’inammissibilità, anche quando il ricorrente riconosca la tardività della propria iniziativa.

Il Fatto

Il ricorrente, già condannato in sede contabile al pagamento di una somma in favore della Regione Lazio per il danno erariale conseguente alla gestione di un progetto formativo e occupazionale finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo, proponeva ricorso per la revocazione della sentenza n. 72/2021 della Sezione terza giurisdizionale centrale. Il ricorso si fondava su due motivi: un errore di fatto che avrebbe inficiato la lettura della convenzione e della documentazione di progetto, e un asserito contrasto di giudicati con la decisione penale di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

La Procura generale eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso, depositato nel 2024 a fronte di una sentenza pubblicata nel 2021, deducendo altresì l’infondatezza nel merito dei motivi proposti. All’udienza il difensore del ricorrente ammetteva la proposizione tardiva del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato in via preliminare la questione dell’ammissibilità del ricorso, come rilevato dalla Procura generale. La Corte ha richiamato il disposto dell’art. 202, comma 1, lettere f) e g), cod. giust. cont., secondo cui l’appello e la revocazione per i motivi ivi indicati devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

La norma fa salvo il caso in cui la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, ovvero per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 93 cod. giust. cont. Nel caso di specie, tuttavia, tale ipotesi non ricorreva.

La Corte ha quindi verificato i termini: la sentenza impugnata era stata depositata il 4 marzo 2021, mentre il ricorso per revocazione era stato notificato con pec il 5 aprile 2024 e depositato il 22 aprile 2024. Anche volendo applicare il termine lungo, il ricorso risultava dunque proposto circa tre anni dopo la pubblicazione, ben oltre il termine annuale previsto.

Determinante è risultata, inoltre, la circostanza che il ricorrente stesso non contestava seriamente la decadenza, avendo il suo difensore ammesso in udienza la tardività della proposizione. La Corte ha pertanto concluso che il termine per proporre la revocazione era già decorso al momento della proposizione del ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso per tardività, assorbendo ogni ulteriore valutazione sui motivi di merito.

Le spese del giudizio sono state poste a carico del ricorrente soccombente, liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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