Imposta unica scommesse: risponde il bookmaker estero per le annualità ante 2011 (Cass. civ. Sez. V n. 4974 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale che, per le annualità d’imposta precedenti al 2011, ha escluso l’assoggettamento delle ricevitorie all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse non travolge la posizione del bookmaker privo di concessione, che resta soggetto passivo del tributo per il periodo anteriore. La solidarietà del gestore per conto terzi e la possibilità di rivalsa sulle commissioni non incidono sull’individuazione dell’obbligato principale. Nel settore dei giochi la disciplina nazionale non discrimina il bookmaker estero rispetto a quello nazionale, né contrasta con la libera prestazione di servizi.

Il Fatto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accertato, per l’anno d’imposta 2009, la debenza dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in capo a una società di scommesse maltese, quale coobbligato solidale con i centri di trasmissione dati gestiti per conto terzi. La società contribuente è ricorsa avverso gli avvisi di accertamento.

La Commissione tributaria provinciale ha rigettato i ricorsi riuniti. La Commissione tributaria regionale ha invece accolto l’appello, ritenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, fosse venuto meno il presupposto impositivo nei confronti dei centri gestiti per conto terzi e che, caduta l’obbligazione principale, non potesse configurarsi quella solidale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte disattende l’istanza di fissazione di udienza proposta dalla società per valutare una conciliazione. L’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u), del decreto legislativo n. 220 del 2023, si applica ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 gennaio 2024, e non a quello in esame: permane il divieto di mero rinvio di udienza.

Nel merito il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento — art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998, art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998, art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 — già scrutinato dalla Consulta e dalla Corte di giustizia. Il giudice delle leggi, con la pronuncia del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella sola parte in cui assoggettavano al tributo, per le annualità anteriori al 2011, le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione.

Il fondamento di quella pronuncia risiede nell’impossibilità, per le ricevitorie, di traslare l’imposta sui bookmakers, essendosi già cristallizzate le commissioni pattuite. La Corte chiarisce che, per le annualità ante 2011, non rispondono le ricevitorie, ma i bookmakers, con o senza concessione, in forza della combinazione tra l’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e l’art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010. La limitazione riguarda dunque la posizione del centro trasmissione dati, non quella del bookmaker.

La Corte richiama la giurisprudenza unionale, che ha escluso ogni discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri: l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano. Gli obiettivi di tutela dei consumatori e di prevenzione delle infiltrazioni criminali giustificano le restrizioni, e il legislatore nazionale li ha esplicitati. La normativa non prevede un regime fiscale diverso in base al luogo di stabilimento.

Viene infine valorizzata la giurisprudenza penale di legittimità: la natura non illecita dell’attività del bookmaker estero non lo sottrae alla disciplina dell’imposta unica, anzi ne postula il presupposto. Esclusa ogni violazione del legittimo affidamento e del principio di capacità contributiva, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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