Inammissibile il ricorso che cumula vizi eterogenei ex art. 360 c.p.c. (Cass. civ. Sez. I n. 4973 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il motivo di ricorso per cassazione che prospetti cumulativamente e genericamente censure eterogenee, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., riversando sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze. L’inammissibilità può essere superata solo se la formulazione del motivo consente di cogliere con chiarezza le censure, di fatto scindibili, e di esaminarle separatamente. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, ancorché manchi una specifica argomentazione, restando implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata. Nel giudizio di risarcimento in cui l’attore abbia proposto domanda di condanna specifica, la scissione tra an e quantum richiede una conforme ed esplicita istanza della parte interessata.
Il Fatto
Alcuni soci di una società quotata convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la stessa società, una banca e la Consob, chiedendo la condanna al risarcimento del danno per la perdita di valore delle partecipazioni, asseritamente cagionata da una serie di operazioni societarie e finanziarie realizzate tra il 2003 e il 2012.
Il tribunale respinse le domande accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale. La Corte di appello di Roma confermò il rigetto, ritenendo non assolto l’onere della prova del danno. I soci ricorsero allora per cassazione con sei motivi; la società e la Consob resistettero, quest’ultima con ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un vizio trasversale: i primi cinque motivi prospettano cumulativamente vizi di natura eterogenea, mescolando censure motivazionali ed errores in iudicando, in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione. Una simile tecnica riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure.
Il Collegio precisa però che l’inammissibilità può essere superata quando la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze, scindibili e sottoponibili a esame separato. Nella specie questo non accade, e non può supplire il contenuto di una memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., destinata solo a illustrare le censure già proposte.
Sul primo motivo, la Corte distingue: è inammissibile la censura sulla mancata ammissione di mezzi istruttori, poiché il vizio di omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni, non le istanze istruttorie, e la parte non ha trascritto le circostanze di prova, violando il principio di autosufficienza. È invece infondata la doglianza sulla mancata decisione: la corte territoriale ha rigettato le domande per il difetto di prova del danno, e il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il rigetto, pur implicito, consegue alla pretesa fatta valere.
Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. La Corte conferma che, in presenza di una domanda di condanna specifica, la scissione tra an e quantum esige un’istanza esplicita degli attori, non ravvisabile nella formulazione ampia della domanda originaria. Nessun giudicato interno si era formato sulla qualità di socio, avendo la corte di merito escluso che tale qualità fosse adeguatamente allegata e documentata.
Il quarto motivo è inammissibile: l’obbligazione risarcitoria è solidale e non dà luogo a litisconsorzio necessario, mentre la chiamata del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. è rimessa alla discrezionalità del giudice. Il quinto motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.: non è causa di nullità la trattazione della causa da parte di giudice diverso da quello tabellarmente individuato. Il sesto motivo, sulla liquidazione delle spese, è parimenti inammissibile. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; la Corte commina la sanzione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. per abuso del processo.
Nota della Redazione
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