Imposta unica scommesse dovuta dal bookmaker estero privo di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 9415 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’imposta unica sulle scommesse, non armonizzata a livello unionale, è dovuta da chiunque gestisca, anche per conto di terzi e con qualunque mezzo, la raccolta di scommesse sul territorio italiano, ancorché privo di concessione e stabilito in altro Stato membro. Il centro di trasmissione dati che opera quale intermediario del bookmaker estero è obbligato in solido al versamento del tributo e delle relative sanzioni. La pronuncia di illegittimità costituzionale relativa alle annualità antecedenti al 2011 non travolge la responsabilità del bookmaker, poiché l’obbligazione solidale non ha natura dipendente. La mancata traduzione dell’atto impositivo non lede il diritto di difesa ove il destinatario abbia in concreto dimostrato piena conoscenza del contenuto.

Il Fatto

Una società di scommesse con sede a Malta impugna un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli le aveva richiesto, per il periodo d’imposta 2010, l’imposta unica sulle scommesse in qualità di coobbligata in solido del titolare del centro di trasmissione dati, per un importo di alcune migliaia di euro, oltre interessi e sanzioni.

La Commissione tributaria provinciale respinge il ricorso e la Commissione tributaria regionale rigetta l’appello della contribuente. La società propone ricorso per cassazione con otto motivi: uno pregiudiziale, due preliminari e cinque di merito. Nel giudizio di legittimità deposita memoria con proposta di conciliazione ai sensi dell’art. 48-bis del d.lgs. n. 546/1992.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’istanza di rinvio per la conciliazione. Il d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, entrato in vigore il 4 gennaio 2024, ha esteso all’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 la compatibilità con i giudizi di cassazione, ma non ha esteso l’art. 48-bis; l’art. 4, comma 2, riserva peraltro l’applicazione di tali disposizioni ai giudizi instaurati a decorrere dal 1° settembre 2024. Permane, dunque, il divieto di mero rinvio di udienza.

La Corte esclude la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Le imposte sui giochi non sono armonizzate e le restrizioni alla libera prestazione di servizi sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la lotta al gioco minorile. La normativa italiana non discrimina i bookmaker esteri, applicandosi a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale. Da qui il richiamo a Corte Giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18.

La Corte costituzionale n. 27 del 2018 ha dichiarato illegittima la norma interpretativa solo nella parte in cui assoggettava al tributo le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per le annualità antecedenti al 2011. La pronuncia non ha eliminato la responsabilità del bookmaker, che resta soggetto passivo anche per il periodo anteriore, non vertendosi in ipotesi di obbligazione dipendente. Per il 2010, unico periodo in contestazione, la CTR ha correttamente applicato i principi richiamati.

Infondate le censure sulla territorialità e sul legittimo affidamento: rileva l’organizzazione del gioco e la raccolta in Italia, non il luogo di conclusione del contratto. L’art. 401 della direttiva 2006/112/CE non osta all’imposta unica, che difetta dei caratteri dell’imposta sul volume d’affari. Quanto alle spese, è legittima la loro liquidazione in favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari, con la riduzione del venti per cento, e la mancata compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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