Insinuazione al passivo interrompe la prescrizione verso l’Autorità di vigilanza (Cass. civ. Sez. III n. 28119 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di perdita del capitale investito per mala gestio di un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza, la domanda di insinuazione al passivo del fallimento (oggi liquidazione giudiziale) dell’intermediario ha natura sostanzialmente risarcitoria, anche quando sia formulata come mera richiesta di restituzione delle somme conferite. Ne consegue che tale istanza, quale atto interruttivo della prescrizione, è pertinente rispetto alla domanda risarcitoria proposta dal risparmiatore nei confronti dell’Autorità di vigilanza, coobbligata solidale ex art. 2055 c.c., e produce l’effetto previsto dall’art. 1310, comma 1, c.c., con estensione dell’interruzione anche al condebitore solidale.

Il Fatto

Dopo il crac di una nota agenzia di cambio e della società di intermediazione mobiliare collegata, alcuni risparmiatori convennero in giudizio la CONSOB davanti al Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni subiti, imputandole di aver omesso l’attività di controllo e vigilanza sugli intermediari. La convenuta eccepì la prescrizione del credito, qualificato come aquiliano, individuando il dies a quo nel fallimento dell’agenzia.

Il Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale. La Corte d’appello di Roma, in riforma, accertò la responsabilità extracontrattuale della CONSOB e la condannò al risarcimento. Avverso tale pronuncia la CONSOB propose ricorso per cassazione, articolando tredici motivi; gli eredi di alcuni attori resistettero e proposero ricorso incidentale, mentre altri attori introdussero un ricorso successivo poi qualificato come incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale — ritenuto di rilievo nomofilattico e già oggetto di rinvio a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria — investe l’efficacia interruttiva dell’istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell’intermediario. La ricorrente sosteneva che i principi affermati da Sezioni Unite n. 13143/2022, concernenti le società fiduciarie in liquidazione coatta amministrativa, non fossero estensibili al fallimento.

La Corte esamina analiticamente la sentenza delle Sezioni Unite e ne valorizza il fulcro argomentativo nell’esistenza di un mandato tra investitore e intermediario. Il Massimo Consesso, discutendo della distinzione tra credito restitutorio e credito risarcitorio, ha espressamente chiarito che tale distinzione, con riferimento sia al fallimento sia alla l.c.a., non è conducente: dinanzi alla perdita del capitale conferito in gestione, oggetto della pretesa fatta valere mediante l’insinuazione è sempre il danno da inadempimento, ancorché parametrato alla perdita del capitale.

La Corte dà continuità alla soluzione già offerta da Cass. n. 19378/2023, rilevando che l’operato dell’intermediario finanziario sottoposto a vigilanza va inquadrato nell’egida del mandato, anche per l’epoca antecedente alla legge sulle SIM. Una volta sciolto il contratto per effetto del fallimento, il mandante non può ottenere la restituzione del capitale andato disperso: può solo far valere un credito risarcitorio.

Quanto alla pretesa violazione del principio della domanda, la Corte osserva che non si sostituisce la volontà del giudice a quella di parte, ma si procede alla corretta interpretazione della domanda stessa alla luce della causa petendi e del petitum. L’atto interruttivo costituito dall’insinuazione è pertinente rispetto al diritto vantato verso l’Autorità di vigilanza, poiché di identica natura risarcitoria. Il primo motivo è quindi rigettato.

Il secondo e il terzo motivo — concernenti il difetto di motivazione sull’an debeatur — sono invece fondati. La Corte rileva che la sentenza d’appello ha fatto riferimento a precedenti relativi ad altri risparmiatori senza operare alcun confronto argomentativo, mostrando di aver inteso operare come giudice del rinvio. La motivazione è carente del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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