Revocazione per errore di fatto non copre critiche in diritto (Cass. civ. Sez. II n. 27035 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione prevista dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consente di denunciare esclusivamente l’errore di fatto, ossia la distorta percezione di un fatto storico o documentale che non abbia costituito punto controverso, e non già le conseguenze giuridiche che il giudice ne abbia tratto. Il vizio dell’attività interpretativa degli atti processuali delle parti resta affidato alle ordinarie critiche impugnatorie. Ne deriva che il ricorrente non può, attraverso la revocazione, contestare in diritto la sentenza di cui chiede la revocazione, trasformando il rimedio in una impugnazione extra ordinem. In tale evenienza il ricorso per cassazione che censuri la sentenza che ha dichiarato inammissibile la revocazione, addebitandole di non aver esaminato le critiche rivolte alla sentenza revocanda, è inammissibile.
Il Fatto
Una coniuge, legalmente separata dal marito, aveva chiesto in primo grado di essere riconosciuta comproprietaria pro-indiviso, per la quota del 50%, di due poderi acquistati dal coniuge nell’esercizio dell’attività d’imprenditore agricolo, invocando la comunione immediata ai sensi dell’art. 177, lett. a), cod. civ., e, in via subordinata, la comunione de residuo ex art. 178 cod. civ., oltre al risarcimento per la vendita di fabbricati alienati senza il suo consenso. Il Tribunale aveva rigettato le domande. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione.
Proposta revocazione avverso tale sentenza, deducendo due errori di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la Corte d’appello la dichiarava inammissibile. La ricorrente ha quindi impugnato in cassazione la sentenza che aveva rigettato la revocazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione dei limiti del rimedio revocatorio e rileva che il ricorso muove da una finalità impropria: contestare in diritto la sentenza d’appello di cui era stata chiesta la revocazione, anziché il giudizio espresso dalla Corte fiorentina sulla sussistenza degli errori revocatori.
Il collegio argomenta che la revocazione permette di denunciare l’erronea percezione di un fatto auto-evidente, non le conseguenze giuridiche che il giudice ne abbia tratto. Diversamente opinando, il rimedio si trasformerebbe in una sorta di impugnazione extra ordinem, nella specie addirittura della precedente sentenza della quale era stata domandata la revocazione.
Da ciò discende l’infondatezza delle censure di omessa pronuncia e omessa motivazione, prospettate con i motivi dal primo al terzo, riferite a domande che erano state scrutinate dalla sentenza d’appello, della quale si era chiesta la revocazione. Sul punto la Corte richiama la costante giurisprudenza di legittimità sulla necessaria specifica attitudine censoria del motivo di ricorso.
Quanto al quarto motivo, la ricorrente aveva addebitato alla sentenza revocanda di averle attribuito un’affermazione mai resa in ordine al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. La Corte osserva che, a tutto concedere, si verserebbe in una congetturata ipotesi di errore di diritto, che non implica alcuna distorta percezione di un fatto storico-documentale. L’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. include, in forma tassativa, le dispercezioni fattuali o documentali, ove il fatto non costituì punto controverso, e non l’interpretazione degli atti processuali delle parti. Richiama, fra le tante, Cass. nn. 2236/2022 e 26890/2019.
Lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi per ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone pertanto la declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso, operando tale norma in funzione di filtro, come chiarito da S.U. n. 7155/17. Seguono la condanna della ricorrente alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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