Revocazione per errore di fatto sulla data di inizio dell’appello (Cass. civ. Sez. II n. 10736 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto presuppone un contrasto tra la rappresentazione contenuta nel provvedimento e quella risultante dagli atti di causa. L’errore deve consistere in una svista materiale o in un errore di percezione, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato, deve emergere con immediatezza e obiettività, senza indagini ermeneutiche, ed essere decisivo, nel senso che in sua assenza la decisione sarebbe stata diversa. Integra tale vizio l’avere ritenuto applicabile l’art. 348-ter cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla riforma del 2012, a un giudizio di appello in realtà introdotto anteriormente al termine previsto dalla disciplina transitoria.

Il Fatto

La controversia oppone due proprietari di unità immobiliari dello stesso edificio. L’attore aveva chiesto il riconoscimento della proprietà di una porzione di sottotetto e la condanna della convenuta alla riduzione in pristino, sostenendo che costei aveva inglobato nel proprio appartamento un vano di sua pertinenza. La convenuta aveva resistito, qualificando quel vano come locale del proprio immobile, e aveva proposto domanda riconvenzionale.

Il Tribunale aveva accolto la domanda attorea; la Corte d’appello aveva rigettato il gravame. La convenuta aveva allora proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza per non essere il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. proponibile, stante l’allineamento della sentenza d’appello a quella di primo grado. Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per revocazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di composizione del collegio, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9611 del 2024: il consigliere delegato che ha formulato la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. può far parte del collegio e essere nominato relatore, non versando in ipotesi di incompatibilità.

Nel merito del giudizio rescindente, la Corte ricostruisce i requisiti dell’errore di fatto revocatorio, richiamando la giurisprudenza consolidata (Sez. 6-2 n. 16439 del 2021; Sez. 3 n. 3190 del 2006): occorre un errore di percezione o una mera svista, che emerga con immediatezza e sia essenziale e decisivo.

Nella specie l’errore è consistito nell’avere presupposto che il giudizio di appello fosse stato introdotto dopo l’11 settembre 2012, con conseguente applicazione dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. e dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Dagli atti risultava invece che la citazione in appello era del 30 aprile 2010 e che il procedimento recava il ruolo generale 668/10. Ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv. nella legge n. 134 del 2012, le regole della doppia conforme si applicano solo ai giudizi introdotti dal 11 settembre 2012.

Respinta l’obiezione del controricorrente secondo cui l’errore sarebbe di diritto, la Corte sottolinea che proprio l’assenza di una decisione esplicita sulla data dimostra la natura percettiva dello sviamento. Accolto il ricorso per revocazione, si apre il giudizio rescissorio sul ricorso originario.

Esaminati congiuntamente i due motivi, la Corte li ritiene fondati. La Corte territoriale ha omesso l’esame dei titoli di provenienza della ricorrente, in particolare dell’atto pubblico del 22 maggio 1956, dal quale risulta la proprietà dei sottotetti in capo alla ricorrente, interposta tra l’immobile del controricorrente e il tetto. L’accoglimento della domanda di rivendica si è fondato anche su un’erronea distribuzione dell’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., mentre la qualificazione del sottotetto come pertinenza in funzione protettiva si rivela contraddittoria.

Da qui la cassazione con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese dei giudizi di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *