Imposta unica scommesse dovuta dal bookmaker estero privo di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 22216 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il bookmaker estero privo di concessione che, per il tramite di ricevitorie o centri di trasmissione dati operanti in Italia, svolga l’attività di gestione delle scommesse. Il presupposto impositivo non è la conclusione del contratto né la titolarità della concessione, ma la gestione del gioco, attività che si realizza in Italia e costituisce indice di capacità contributiva. La solidarietà tra bookmaker e ricevitoria è paritetica e non dipendente. Nessuna discriminazione sussiste rispetto agli operatori nazionali, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, a prescindere dal luogo di stabilimento. La disciplina interpretativa del 2010 non ha natura sanzionatoria e non lede il legittimo affidamento del bookmaker per le annualità successive al 2010.
Il Fatto
Una società di diritto maltese, esercente attività di bookmaker, era destinataria di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva accertato, in qualità di coobbligato solidale con una società italiana operante come centro di trasmissione dati, la debenza dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’annualità 2012, oltre interessi e sanzioni.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso della contribuente. L’appello veniva respinto dalla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi, due pregiudiziali e quattro di merito, volti, tra l’altro, a contestare il presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta e a sollecitare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha anzitutto esaminato il motivo di omessa pronuncia, ritenendolo infondato: la sentenza impugnata aveva effettivamente affrontato le questioni, sicché la censura si risolveva in una critica in diritto delle affermazioni del giudice d’appello.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la sentenza n. 8757 del 2021, seguita da numerose altre pronunce tra cui la n. 26203 del 2021, confermando che le questioni erano già state oggetto di ripetuta disamina. Quanto al presupposto soggettivo, la Corte ha ripreso la sentenza n. 27 del 2018 della Corte costituzionale, che aveva riconosciuto la legittimità dell’assoggettamento all’imposta dei soggetti operanti fuori dal sistema concessorio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni interpretative limitatamente alle annualità anteriori al 2011.
La Corte ha chiarito che, in forza del combinato disposto dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220/2010, il bookmaker era soggetto obbligato già prima dell’intervento interpretativo. Per le annualità anteriori al 2011 la sua obbligazione resta l’unica configurabile, mentre per le annualità successive anche la ricevitoria è obbligata, con solidarietà paritetica.
Quanto al presupposto territoriale, è stato ribadito che rileva non la conclusione del contratto ma la gestione delle scommesse, attività svolta in Italia tramite l’indispensabile intervento della ricevitoria, che sola documenta la scommessa e legittima la riscossione della vincita. Sul piano unionale, richiamata la pronuncia della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020 in causa C-788/18, è stata esclusa ogni discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, nonché la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale.
Infine, la Corte ha escluso la violazione del legittimo affidamento e l’esimente dell’obiettiva incertezza, precisando che la l. n. 220/2010 ha natura interpretativa e non sanzionatoria, chiarendo definitivamente l’assoggettamento all’imposta sia del bookmaker sia, dal 2011, della ricevitoria. Il ricorso è stato integralmente rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.