Imposta unica scommesse, il bookmaker estero risponde anche per il 2010 (Cass. civ. Sez. V n. 22034 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220 del 2010, pronunciata con Corte cost. n. 27 del 2018, riguarda le sole ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nelle annualità anteriori al 2011, restando esclusa la traslazione dell’imposta per la già cristallizzata determinazione delle commissioni. Per tali annualità non rispondono le ricevitorie, ma soltanto i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e 1, comma 66, lett. a), legge n. 220/2010, non investiti dalla pronuncia di illegittimità. La giurisprudenza penale che esclude la rilevanza del reato di esercizio abusivo di giuoco è irrilevante ai fini della soggettività passiva dell’imposta.

Il Fatto

Un bookmaker con sede in altro Stato membro ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli aveva richiesto, quale coobbligato solidale con il centro trasmissione dati, il pagamento dell’imposta unica per l’annualità 2010, oltre sanzioni e interessi.

Il ricorso è stato rigettato in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. Il bookmaker ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi pregiudiziali e un motivo di merito, deducendo una nuova questione di legittimità costituzionale, la discriminazione tra gioco lecito e illecito e la violazione della libertà di prestazione dei servizi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso la fissazione dell’udienza pubblica richiesta dall’opponente. Le questioni erano già state affrontate in numerose pronunce e, secondo le Sezioni Unite n. 4331 del 2024, la definizione camerale è la regola salvo che ricorra una particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi da escludersi quando il principio invocato sia solo apparentemente nuovo.

Sul primo motivo la Corte ha richiamato la Corte cost. n. 27 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella sola parte in cui assoggettano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nelle annualità precedenti al 2011. Nel caso di specie il ricorrente non riveste il ruolo di ricevitore, ma di bookmaker straniero per conto del quale le scommesse sono state raccolte in Italia. Per le annualità anteriori al 2011, quindi, non rispondono le ricevitorie ma solo i bookmakers, come affermato da Cass. n. 26203 del 2021. La richiesta di nuova rimessione è stata giudicata irrituale, per non aver illustrato i termini della questione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito l’irrilevanza delle pronunce penali che escludono la rilevanza del reato di esercizio abusivo di giuoco, perché esse attengono a una questione diversa. Il mancato rispetto di una disciplina amministrativa non conforme al diritto dell’Unione può escludere la sanzione penale, ma non incide sulla soggettività passiva dell’imposta, che l’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisca le scommesse. La distinzione tra gioco lecito e illecito è dunque irrilevante, anche perché l’art. 1, comma 64, legge n. 220/2010 persegue esigenze pubblicistiche di lealtà fiscale e di tutela dei consumatori.

Sul terzo motivo la Corte ha richiamato la pronuncia della CGUE del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, secondo cui l’art. 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che assoggetti ad imposta i centri di trasmissione dati e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse stabiliti in altro Stato membro. La richiesta di rimessione finalizzata a una rimeditazione degli orientamenti è stata giudicata irrituale e infondata: è proprio l’interpretazione del ricorrente a determinare una discriminazione al contrario, contrastante con la libertà di prestazione dei servizi.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., essendo la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza consolidata. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento di un ulteriore importo pari al 50% delle spese legali, nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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