Rigetto per inammissibilità e rigetto implicito dell’eccezione di legittimazione passiva (Cass. civ. Sez. V n. 10683 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per cassazione i vizi di omesso pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e di omessa motivazione sono tra loro eterogenei e non possono essere dedotti cumulativamente nel medesimo motivo. Il vizio di motivazione è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., mentre il difetto di pronuncia integra error in procedendo ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. Il ricorso che, nel contenzioso tributario, censuri l’interpretazione di una cartella di pagamento senza trascriverne il contenuto è inammissibile per difetto di autosufficienza. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sull’eccezione non espressamente esaminata.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva un’intimazione di pagamento per il mancato versamento di Irap e Iva relativi al periodo di imposta 2007, oltre sanzioni e interessi. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che rigettava il ricorso.

La Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione, ritenendo la cartella sottesa all’intimazione regolarmente notificata e la validità della notifica non compromessa dalla mancata notifica ai soci; dichiarava inoltre inammissibili i motivi attinenti alla pretesa tributaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla notifica della cartella. La società ricorreva per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo mezzo deduceva la nullità della sentenza per assenza di motivazione e per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che i giudici di merito non avevano esaminato i vizi di notifica della cartella e la questione relativa alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto perché il ricorrente cumulava omesso pronuncia e omessa motivazione, vizi tra loro eterogenei: se il giudice omette di pronunciarsi su domanda o eccezione ricorre un vizio di nullità ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; se invece si pronuncia ma non esamina una questione, ricorre un vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.

Il motivo era poi inammissibile per difetto di autosufficienza: nel contenzioso tributario, il ricorso avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento, atto amministrativo e non processuale, ove ometta la trascrizione del contenuto dell’atto impugnato, preclude alla Corte la verifica della corrispondenza tra il provvedimento e quanto asserito dal contribuente. La doglianza risultava inoltre generica, non trascrivendo i rilievi specifici, e diretta a censurare un’erronea ricognizione della fattispecie, non qualificabile come violazione di legge.

Il secondo motivo, sul termine ex art. 2938 cod. civ., è stato assorbito dalla ritenuta validità della notifica della cartella. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché deduceva il vizio di insufficiente motivazione, ormai espunto dal sistema per effetto della riforma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del decreto legge n. 83/2012, e per la sua genericità.

Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, la Corte ha ritenuto infondato il profilo dell’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva: il rigetto di tale eccezione è implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza impugnata, che ha ritenuto infondato l’appello della contribuente, adottando una tesi incompatibile con l’eccezione. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza, e nessuna statuizione sulle spese è stata assunta verso l’agente della riscossione, non costituitosi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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