Rottamazione quater e sopravvenuta inammissibilità del ricorso della società (Cass. civ. Sez. V n. 29093 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, la presentazione della domanda ex art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 da parte della società contribuente determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’inammissibilità del ricorso per cassazione limitatamente alla sua posizione, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, restando escluso il doppio contributo unificato, misura di natura sanzionatoria non estensibile in via analogica. Non avendo il socio aderito alla definizione, il giudizio prosegue nei suoi confronti ed egli può far valere i vizi relativi all’accertamento societario, purché non sia formato giudicato su di esso. In materia di accertamenti bancari, il giudice di merito deve valutare analiticamente la documentazione giustificativa delle singole movimentazioni, non essendo sufficiente una valutazione per categorie o per gruppi.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate notificava alla società un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini IRES per il 2008, maggior reddito per costi ritenuti non deducibili, operazioni inesistenti e acquisti di carburante privi di schede, oltre a movimentazioni bancarie dei soci. Con autonomo atto l’Ufficio accertava maggiore IRPEF nei confronti del socio.
La CTP riuniva i ricorsi e li accoglieva, riconoscendo l’inerenza dei costi. La CTR del Lazio riformava la decisione, confermando l’operato dell’Ufficio su accertamenti bancari e detrazione delle fatture. I contribuenti ricorrevano per cassazione con quattro motivi; nelle more la società depositava istanza di cessazione della materia del contendere per avvenuta definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
Sulla posizione della società, la Corte rileva che la definizione agevolata rottamazione quater è documentata dal pagamento di cinque rate e non è contestata dall’Ufficio. Ne deriva la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992; il doppio contributo unificato è escluso, trattandosi di misura sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva.
Quanto al socio, che non ha aderito alla definizione, il giudizio prosegue: egli può far valere i vizi dell’accertamento societario ove non sia formato giudicato su di esso, poiché la sua posizione dipende dalla pretesa riferita alla società.
Il primo motivo, sull’ammissibilità delle eccezioni dell’Ufficio in appello, è infondato. Richiamando Cass. n. 29526 del 2020 e Cass. n. 12651 del 2018, la Corte ribadisce che il divieto ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 colpisce solo le eccezioni in senso stretto, non le mere difese; l’oggetto del processo resta circoscritto alla pretesa risultante dall’atto impositivo.
Il secondo motivo, sull’inerenza dei costi per carburante, è infondato. La Corte estende ai natanti il principio di Cass. n. 13764 del 2025, relativo alla targa dei veicoli: la fattura deve contenere gli elementi identificativi del natante, come il CIN, non bastando l’astratta inerenza all’attività d’impresa.
Il terzo motivo è fondato in parte. Corretta è l’imputazione delle movimentazioni dei conti dei soci in presenza di ristretta base familiare (Cass. n. 18704 del 2022); viziata è invece la motivazione sulla documentazione giustificativa di tre versamenti, stante l’obbligo di verifica analitica per singola operazione (Cass. n. 10480 del 2018; Cass. n. 30786 del 2018). Fondato è pure il quarto motivo, per l’omessa pronuncia sulla quota di partecipazione del socio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Nota della Redazione
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