Imposta unica scommesse, bookmaker estero tenuto al pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 20769 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il libro che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. L’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010 ha natura interpretativa e non retroattiva, chiarendo che l’obbligo grava anche sui soggetti operanti fuori dal sistema concessorio. Per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 la Corte costituzionale ha escluso l’assoggettamento delle ricevitorie, restando ferma la responsabilità del bookmaker, con o senza concessione. La solidarietà tra i due soggetti è paritetica, non dipendente. Il tributo non è un’imposta sulla cifra d’affari e non viola l’art. 401 della direttiva n. 2006/112/CE.

Il Fatto

La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società di scommesse con sede a Malta, quale coobbligata in solido del titolare di un centro trasmissione dati, per l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive relativa all’anno d’imposta 2011. L’accertamento era seguito a un controllo presso il centro gestito dal predetto titolare, con determinazione dell’imposta per le giocate raccolte per conto del bookmaker.

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo sussistenti il presupposto soggettivo e quello territoriale d’imposta. Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, resistito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto le censure che investono i presupposti soggettivo e territoriale dell’imposta. Richiamando la sentenza n. 8757 del 2021 e i numerosi arresti conformi che ne sono seguiti, il Collegio conferma che l’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha natura interpretativa e ha esplicitato che l’imposta è dovuta anche per le scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio.

Il percorso argomentativo si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018. Il giudice delle leggi ha riconosciuto l’incertezza interpretativa dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla norma del 2010, ma ha escluso che l’equiparazione tributaria tra gestore per conto terzi e gestore per conto proprio sia irragionevole: entrambi partecipano, su piani diversi, all’organizzazione e all’esercizio delle scommesse soggette a imposizione.

La Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni nella sola parte in cui prevedono che, per le annualità precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Per quel periodo, dunque, rispondono soltanto i bookmaker. La questione di costituzionalità non è stata ravvisata per i rapporti successivi al 2011, perché la disposizione interpretativa costituisce parametro per rimodulare le commissioni e trasferire il carico tributario.

Quanto agli altri motivi, la Corte li rigetta. La mancata traduzione dell’atto impositivo in lingua inglese non è vizio di motivazione se il destinatario ha comunque proposto ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale, sanandosi in concreto. Il tributo non integra un’imposta sul volume d’affari: riguarda operazioni esenti da IVA, non prevede detrazione e colpisce l’importo scommesso; la CGUE, causa C-440/2012, ha chiarito che la direttiva non vieta tributi speciali sui giochi privi di tale carattere. Infine, l’esimente dell’incertezza normativa ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 non è invocabile per il 2011, anno successivo all’entrata in vigore della disciplina interpretativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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