IMU, esenzione abitazione principale per i coniugi con residenze diverse (Cass. civ. Sez. V n. 11082 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’esenzione per l’abitazione principale spetta al possessore che nell’immobile dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge risiede stabilmente altrove. Non è più richiesta la coabitazione del nucleo familiare quale presupposto dell’agevolazione. Resta fermo il concorso imprescindibile dei due requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale in capo al possessore che invoca il beneficio, con esclusione delle cosiddette seconde case.

Il Fatto

Il Comune di Napoli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che in appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. La controversia riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento per parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2015, con riguardo al possesso di sei immobili ubicati nel medesimo Comune.

Il giudice di appello aveva riconosciuto alla contribuente l’esenzione per l’abitazione principale in relazione a un immobile, pur in presenza della residenza del coniuge in altro immobile dello stesso Comune. Di qui il ricorso del Comune per violazione e falsa applicazione della disciplina dell’IMU.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina dell’abitazione principale. Nella formulazione originaria dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e nella prima versione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, il riferimento al nucleo familiare non compariva. L’agevolazione era subordinata ai soli requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore, a prescindere dal suo status di coniugato.

Il riferimento al nucleo familiare è stato introdotto dall’art. 4, comma 5, lett. a, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con la legge 26 aprile 2012, n. 44, e confermato dalle successive discipline. La giurisprudenza di legittimità, privilegiando il dato testuale sulla circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012, aveva escluso il beneficio per entrambe le abitazioni dei coniugi, giungendo a negare ogni esenzione in caso di residenze disgiunte in Comuni diversi.

Su tale assetto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 2022, richiamata nel provvedimento, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiede la contestuale residenza e dimora del possessore e del suo nucleo familiare, ripristinando la formulazione incentrata sul solo possessore. La Corte prende atto di tale intervento manipolativo, applicabile ai giudizi pendenti, e richiama le pronunce che ne hanno tratto le conseguenze.

Ne deriva che è sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove. Non si tratta di una seconda casa, poiché in tale ipotesi l’esenzione non spetterebbe, ma di residenze diverse, espressione di un diritto dei coniugi in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare. Resta comunque fermo il concorso dei due requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale in capo al soggetto che invoca il beneficio.

Applicando tali principi, nella specie l’esenzione era stata correttamente riconosciuta in relazione al solo immobile ove la contribuente aveva fissato la residenza anagrafica, non essendo ammissibile l’opzione per l’immobile in comunione col coniuge. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente è rigettato, con compensazione delle spese di merito e condanna della controricorrente alla rifusione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *