Scommesse imposta unica sanzioni non dovute 2010 e conciliazione (Cass. civ. Sez. V n. 9961 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, il ricevitore che raccoglie giocate per conto di un bookmaker privo di concessione è soggetto passivo del tributo, in solido con il committente, per le annualità successive al 2010, ma non risponde delle sanzioni irrogate per il periodo d’imposta 2010, sussistendo in quel periodo una condizione di obiettiva incertezza normativa rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. La disciplina della conciliazione fuori udienza, estesa ai giudizi di cassazione dall’art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 220 del 2023, si applica ai soli giudizi instaurati a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, senza possibilità di differire l’udienza nei giudizi pendenti anteriormente.

Il Fatto

Un prestatore di servizi e la società ricorrente, indicata come coobbligato in solido, ricevevano la notifica di un avviso di accertamento per le annualità 2010 e 2011, con cui venivano rideterminati il tributo, le sanzioni e gli interessi dovuti per violazioni in materia di giochi e scommesse.

La società contribuente impugnava l’atto. La CTP rigettava il ricorso; la CTR della Campania confermava la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi; l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resisteva con controricorso. In pendenza del giudizio la ricorrente chiedeva la fissazione dell’udienza per valutare una proposta di conciliazione.

La Motivazione della Corte

Va disattesa, in via preliminare, l’istanza di fissazione dell’udienza finalizzata alla conciliazione. Il d.lgs. n. 220 del 2023 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per l’art. 4, comma 2, le disposizioni si applicano ai giudizi di cassazione solo se instaurati dal giorno successivo all’entrata in vigore. La modifica dell’art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992 non è pertanto invocabile nel giudizio, instaurato ben prima; né l’art. 48 bis, che prevede il differimento di udienza, è stato esteso ai giudizi di cassazione, per i quali permane il divieto di mero rinvio.

Nel merito, i primi due motivi sono infondati. La Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) ha sancito che l’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010 ha stabilito la debenza dell’imposta anche per le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e l’obbligo del ricevitore di versare tributo e sanzioni, escludendo profili di irragionevolezza nell’equiparazione tra gestore per conto terzi e gestore per conto proprio. La solidarietà paritetica tra i due rapporti obbligatori è confermata dalla giurisprudenza civile e penale richiamata.

Il secondo motivo, sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, è manifestamente infondato: l’obbligo generalizzato opera solo per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati sussiste nei soli casi espressamente previsti (Sez. U. n. 24823 del 2015). Il terzo motivo, sul presupposto territoriale, è parimenti infondato, poiché il fatto imponibile consiste nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, attività svolte in Italia.

È invece accolto il quarto motivo, limitatamente al periodo d’imposta 2010: fino all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante tramite intermediari senza concessione, rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997.

Il quinto motivo, sul contrasto con i principi unionali, è infondato: la Corte di giustizia (causa C-788/18) ha escluso discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri, applicandosi l’imposta a tutti i gestori di scommesse raccolte sul territorio italiano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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