Imposta unica scommesse, bookmaker estero obbligato anche senza concessione (Cass. civ. Sez. V n. 21940 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker estero che organizza e raccoglie scommesse sul territorio italiano è soggetto passivo dell’imposta unica, ancorché privo di concessione, anche per le annualità antecedenti al 2011. Il presupposto impositivo è integrato dall’attività di gestione svolta in Italia per il tramite di centri di trasmissione dati. Il rapporto tra bookmaker e centro trasmissione dati è connotato da solidarietà paritetica e non dipendente, perché entrambi realizzano un fatto indice di capacità contributiva. La traslazione economica del tributo è rimessa all’autonomia negoziale delle parti, e la pretesa erariale prescinde dalle modalità pattizie della rivalsa. Non sussiste discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, né violazione del legittimo affidamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha notificato a una società di diritto maltese, esercente la raccolta di scommesse senza concessione, avvisi di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per gli anni 2012-2013. La pretesa impositiva è stata contestata in solido anche al titolare del centro trasmissione dati che operava per conto della società. I ricorsi, riuniti, sono stati rigettati in primo grado e l’appello è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione del diritto unionale, l’omesso esame di doglianze sulla territorialità e sull’esimente delle obiettive condizioni di incertezza, nonché l’illegittima configurazione della solidarietà. Nelle more ha depositato proposta di conciliazione.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’istanza di rinvio per la conciliazione in udienza. Il d.lgs. n. 220/2023, entrato in vigore il 4 gennaio 2024, ha esteso alla cassazione solo la conciliazione fuori udienza, non l’art. 48-bis; residua dunque il divieto di mero rinvio dell’udienza.
Sul primo e secondo motivo, la Corte richiama la Corte costituzionale n. 27 del 2018 e la Corte di giustizia, causa C-788/18. L’incertezza sull’ambito soggettivo dell’imposta per il periodo anteriore al 2011 è stata superata dalla norma interpretativa del 2010, che ha reso dovuta l’imposta anche per le scommesse raccolte fuori sistema. Il bookmaker estero realizza il presupposto per il tramite dei propri centri di trasmissione dati operanti in Italia: l’attività di organizzazione del gioco e di raccolta delle scommesse è svolta sul territorio nazionale.
La solidarietà è paritetica, perché anche il bookmaker realizza un fatto di gestione indice di capacità contributiva, a differenza della solidarietà dipendente, che presuppone il collegamento con il fatto di un obbligato principale. La regolazione delle commissioni consente la traslazione dell’imposta, secondo la funzione applicativa del principio di capacità contributiva.
Quanto ai profili unionali, la Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia sulle restrizioni giustificate da motivi imperativi di interesse generale. Non vi è discriminazione tra bookmaker stabiliti in Italia e all’estero, né violazione del legittimo affidamento, poiché il bookmaker era soggetto passivo anche prima della norma interpretativa.
Il terzo motivo è infondato: per gli anni 2012-2013 non opera l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza, essendo vigente la norma interpretativa e potendo la ricevitoria rimodulare il rapporto negoziale. Il quarto motivo è inammissibile, perché muove da una lettura della solidarietà non condivisa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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