Frodi IVA e prova presuntiva: onere del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 21942 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, incombe sull’Amministrazione finanziaria provare, anche in via presuntiva e su elementi oggettivi specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. La condotta commerciale anomala — volume d’affari inferiore agli acquisti, perdite reiterate, drastica riduzione della percentuale di ricarico non giustificata da contingenze di mercato — integra prova presuntiva dei maggiori ricavi e legittima l’accertamento analitico-induttivo. La scelta tra media aritmetica semplice e media ponderata non integra violazione di norme di diritto, dovendo rispondere a coerenza logica e congruità, e la sua valutazione è riservata al giudice di merito.
Il Fatto
Una società in accomandita semplice operante nel commercio di autoveicoli e i suoi soci impugnavano gli avvisi di accertamento emessi per il 2003 e il 2004, con cui l’Ufficio aveva rideterminato ricavi e Iva contestando acquisti da cinque fornitori risultati prive di sedi effettivamente operative.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto ai soci, definitisi in via transattiva. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio per il 2004 e respingeva quello dei contribuenti per il 2003, confermando gli avvisi salvo il rilievo sui costi indeducibili. La società e i soci ricorrevano per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione processuale: eccepita la tardività del controricorso, ne afferma la regolarità richiamando l’art. 6, comma 11, del decreto legge n. 119 del 2018, che sospende per nove mesi i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione.
Sul primo motivo — relativo alla rideterminazione dei ricavi mediante percentuali di ricarico medie — la Corte lo dichiara inammissibile e infondato. La censura, sotto l’apparente vizio di violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito. La scelta tra media aritmetica semplice e ponderata non è oggetto di specifica previsione legislativa e non può integrare violazione di norme di diritto. La statuizione dei giudici di appello non si fonda su un dato statistico astratto, ma su un fatto storico: gestione antieconomica, volume d’affari inferiore agli acquisti, perdita di esercizio correlata alla ridotta percentuale di ricarico, senza giustificazioni di contingenza.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che, nella fatturazione per operazione soggettivamente inesistente, l’Amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario, anche in via presuntiva, mediante elementi oggettivi specifici; raggiunta tale prova, incombe sul contribuente la prova contraria. Richiama la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2022, C-512/21) e di legittimità: l’immediatezza dei rapporti tra cedente e cessionario e la carenza di dotazione del fatturante escludono ragionevolmente l’ignoranza incolpevole. Non rileva la diversità di ciascuna transazione, né il fatto che le indagini penali si fossero concluse con archiviazione: il decreto di archiviazione non ha efficacia di cosa giudicata nel processo tributario.
Il terzo e il quarto motivo, prospettanti l’omesso esame dei controlli della Motorizzazione e della limitata struttura societaria, sono dichiarati inammissibili perché non deducono un fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.. Il quinto conferma l’apprezzamento di merito sull’antieconomicità. Il sesto, sulle provvigioni corrisposte al socio accomandatario, è respinto: l’inerenza del costo va provata dal contribuente e il compito di promuovere le vendite rientrava già nei doveri gestionali del socio.
Il settimo motivo, sulla compensazione delle spese, è infondato: il sindacato di legittimità è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte vittoriosa, restando la loro compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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