Imposta unica scommesse: tassazione sul margine solo con prova analitica (Cass. civ. Sez. V n. 26462 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, il metodo di determinazione dell’imponibile e dell’imposta introdotto dall’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, parametrato alla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, non è riservato ai soli operatori muniti di regolare concessione e collegati al totalizzatore nazionale. La nuova disciplina non ha abrogato il regime forfetario dell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, che continua ad applicarsi a chi non ha regolarizzato la propria posizione e non è collegato al totalizzatore. Il contribuente può però sempre dimostrare l’effettivo ammontare delle giocate, delle vincite pagate e dei costi sostenuti: solo in tal caso trova applicazione il regime ordinario di tassazione e la determinazione induttiva dell’imposta, per sua natura ragionevole e aperta alla prova contraria, resta recessiva. La scelta del criterio analitico è questione di prova, non di qualificazione soggettiva del raccoglitore.
Il Fatto
Un bookmaker estero, privo della prescritta concessione per operare in Italia, raccoglieva scommesse attraverso un centro di trasmissione dati. A seguito di verifica fiscale emergeva l’omesso versamento dell’imposta unica per l’anno 2018. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva avviso di accertamento nei confronti della società, quale coobbligata in solido.
La società impugnava l’atto. La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano rigettava il ricorso; la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello, limitatamente alla quantificazione dell’imposta, ritenendo applicabile il metodo di calcolo sul margine. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denunciava la violazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, sostenendo che il metodo sul margine non potesse applicarsi a un operatore non collegato al totalizzatore nazionale e che non aveva consegnato la documentazione necessaria alla ricostruzione della raccolta. La Corte giudica il motivo infondato.
Il Collegio richiama il principio già affermato in una propria recente pronuncia, secondo cui il nuovo metodo introdotto dall’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015 si applica a chi esercita l’attività di raccolta in modo regolare e verificabile, mentre a chi non ha regolarizzato la posizione continua ad applicarsi il calcolo forfetario, perché il mancato collegamento al totalizzatore impedisce una ricostruzione analitica dell’attività svolta. Il contribuente può però sempre offrire gli elementi utili a dimostrare la tipologia e l’entità degli eventi oggetto di scommessa.
La nuova norma non ha abrogato né il comma 643, che prevedeva la procedura di regolarizzazione per chi offre scommesse senza collegamento al totalizzatore, né il comma 644, lett. g), che per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2016 fissa un imponibile forfetario pari al triplo della media della raccolta della provincia di ubicazione del punto di raccolta. Il meccanismo forfetario ha chiara valenza induttiva, ma non comprime il diritto di difesa: corrisponde a un criterio ragionevole e non esclude la prova contraria, così garantendo la corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva.
Su queste basi la Corte verifica la decisione impugnata. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado aveva applicato il criterio del margine proprio perché era stata prodotta la documentazione idonea a ricostruire in via analitica volumi, scommesse e vincite. Il paradigma censoreo invocato dall’Agenzia risulta pertinente a una questione giuridica diversa da quella effettivamente controversa, incentrata sugli elementi probatori disponibili.
Il ricorso è quindi rigettato. Non si provvede sulle spese, non avendo la controparte svolto difese. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.: la ricorrente è condannata a versare euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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