Cartella esattoriale con tributo contrario al diritto UE mantiene vizi propri (Cass. civ. Sez. V n. 26464 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione costituisce mera intimazione di pagamento e non un nuovo e autonomo atto impositivo. Secondo il principio di sindacabilità limitata desumibile dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, essa è impugnabile solo per vizi propri e non per contestare la pretesa tributaria sottostante. Tale limite non è derogabile neppure quando l’atto impositivo presupposto sia affetto da illegittimità ex iure comunitario, poiché il termine per farla valere è perentorio: scaduto senza impugnazione, resta precluso l’obbligo del giudice di disapplicare la norma interna in contrasto con quella dell’Unione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una cartella di pagamento recante l’IRBA relativa all’anno 2015, notificata a una società. Quest’ultima l’aveva impugnata davanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, che aveva accolto il ricorso. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza depositata il 4.03.2025, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul rilievo che la disciplina dell’IRBA, in contrasto con la normativa dell’Unione, dovesse essere disapplicata anche in sede di riscossione, risultando irrilevante la definitività della pretesa per mancata impugnazione dell’atto impositivo.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. La società contribuente, la Regione Lazio e l’agente della riscossione sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
Il motivo è stato ritenuto fondato. La Corte muove dalla struttura della sequenza procedimentale di formazione della pretesa tributaria: il rispetto di una progressione ordinata di atti, con le relative notificazioni, è funzionale a rendere effettivo il diritto di difesa del destinatario. L’omissione della notificazione di un atto presupposto integra un vizio procedurale che determina la nullità dell’atto consequenziale, vizio che il contribuente può far valere impugnando il solo atto successivo ovvero cumulativamente anche quello presupposto.
Da tale ricostruzione discende il principio di sindacabilità limitata della cartella: questa, se emessa su avviso di accertamento divenuto definitivo, rappresenta l’automatica propagazione degli effetti accertativi e non può integrare un nuovo e autonomo atto impositivo. Ne consegue che l’impugnazione è ammessa solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti all’atto di accertamento, una volta che questo sia divenuto definitivo per omessa impugnazione o sia stato ritenuto legittimo con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente abbia avuto conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella.
Il Collegio ha richiamato sul punto un consolidato orientamento, citando Cass. Sez. Un. n. 16412 del 2007 e le successive Cass. n. 9762 del 2014, n. 10528 del 2017, n. 8295 del 2018, n. 2857 del 2022, oltre a Cass. n. 2944 del 2018 e Cass. n. 883 del 2022 in tema di vizi non più contestabili con l’impugnazione della cartella.
La Corte ha poi affrontato il profilo di diritto dell’Unione, escludendo che il principio trovi deroga quando l’atto impositivo presupposto sia eventualmente affetto da illegittimità ex iure comunitario. Il termine per far valere tale illegittimità è perentorio e, nella specie, pacificamente scaduto; non sussiste quindi alcun obbligo del giudice di merito di disapplicare la norma interna in contrasto con quella comunitaria, richiamandosi sul punto Cass. n. 5017 del 2026.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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