Ammortamento delle migliorie su beni di terzi commisurato all’utilità futura e non alla durata della concessione (Cass. civ. Sez. 5 n. 5768 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese per manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi, l’ammortamento deve essere commisurato al periodo di prevedibile utilità futura delle spese, con il limite massimo della residua durata del titolo che legittima la disponibilità del bene. Non opera alcuna presunzione automatica di coincidenza tra il periodo di ammortamento e la durata residua della concessione, dovendo il contribuente fornire specifici criteri di commisurazione, la cui verifica incombe al giudice di merito.
Il Fatto
La società, concessionaria del servizio idrico integrato e affidataria di reti e impianti di proprietà pubblica, aveva sostenuto spese per interventi di manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi, ammortizzandole in quote costanti in cinque esercizi. L’Amministrazione finanziaria disconosceva la deducibilità, ritenendo l’ammortamento commisurato alla residua durata della concessione, in scadenza al 31 dicembre 2014. I giudici di merito accoglievano la tesi dell’Ufficio, escludendo la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza applicativa idonee a escludere le sanzioni. La società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie i primi due motivi, congiuntamente esaminati per connessione. L’art. 108, comma terzo, del d.P.R. n. 917/1986, ratione temporis vigente, rinvia ai criteri civilistici, imponendo la ripartizione degli oneri pluriennali in rapporto alla possibilità di futura utilizzazione delle spese. Il richiamo all’art. 2426, primo comma, num. 2, c.c. impone l’ammortamento in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, individuando nella residua vigenza del titolo il solo limite massimo.
La Corte esclude che si possa applicare una presunzione di corrispondenza tra il periodo di ammortamento delle spese per migliorie su beni di terzi e la durata residua della concessione. Tale periodo è, invece, quello minore fra l’utilità futura delle spese e la residua durata del titolo, come chiarito dal principio contabile OIC 24 e dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 19920/2022 e Cass. n. 11192/2025). Il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto la sussistenza e la misura di una diversa utilità futura.
Nella specie, la CTR si era limitata ad applicare automaticamente la presunzione, senza accertare la fondatezza della stima in cinque anni indicata dalla contribuente nelle note integrative dei bilanci. Tale carenza integra gli errores in iudicando denunciati. La Corte accoglie i primi due motivi e dichiara assorbiti i restanti, compreso quello in materia di sanzioni, la cui questione dovrà essere riconsiderata all’esito della rinnovata valutazione.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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