Imposta unica sulle scommesse: responsabilità solidale del bookmaker estero privo di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 12929 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, il bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo del tributo in forza degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220/2010, e risponde solidalmente con il centro trasmissione dati che opera per suo conto. La solidarietà ha carattere paritetico e non dipendente, sicché la dichiarazione di illegittimità costituzionale del 2018, che ha escluso la responsabilità delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, non fa venir meno l’obbligazione del bookmaker. Il presupposto impositivo consiste nella prestazione del servizio di gioco, sicché il presupposto territoriale si radica nel luogo di svolgimento dell’attività di raccolta. La tassazione non contrasta con gli artt. 49 e 56 TFUE, non integra una doppia imposizione vietata e non viola l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE, che consente tributi speciali sui giochi cumulabili con l’IVA.
Il Fatto
Una società bookmaker con sede a Malta, priva di concessione, operava in Italia avvalendosi di una ditta individuale quale centro trasmissione dati con funzione di ricevitoria. La ditta raccoglieva le scommesse sportive a quota fissa, ne curava l’incasso e il pagamento delle vincite. All’esito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, recuperando l’imposta unica e qualificando la società estera come coobbligato solidale del gestore.
L’impugnazione della società veniva rigettata in primo grado e, parzialmente accolta, in appello, quanto all’esimente sanzionatoria per incertezza normativa. La Commissione tributaria regionale reputava il centro trasmissione dati equiparabile alla ricevitoria che gestisce per conto terzi. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e a un motivo preliminare non numerato.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’istanza di sospensione del processo, essendo intervenuta la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha risolto il rinvio pregiudiziale sollevato dalla CTP di Parma. Il motivo preliminare, relativo alla mancata traduzione dell’atto impositivo, è infondato: nessuna norma impone la redazione in lingua straniera degli atti tributari, grava sul contribuente l’onere di provare l’impossibilità di comprenderne il contenuto e la società ha dimostrato, coltivando le proprie difese nel merito, di averne piena conoscenza.
Nel merito la Corte ricostruisce la natura dell’imposta unica. Il prelievo non colpisce la giocata in sé, ma la prestazione del servizio di gioco offerto tramite l’organizzazione dell’attività. Questa lettura sistematica fonda la qualificazione del presupposto soggettivo.
Il riferimento centrale è la Corte costituzionale n. 27 del 2018, che ha riconosciuto la legittimità dell’equiparazione tra gestore per conto proprio e gestore per conto terzi. Il titolare della ricevitoria partecipa all’attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse, pur non assumendo il rischio connaturato al contratto. La dichiarazione di incostituzionalità ha riguardato la sola parte in cui si assoggettavano all’imposta le ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, quando la traslazione dell’imposta era ormai impedita dalla cristallizzazione delle commissioni. Da ciò consegue che per quel periodo rispondono i bookmaker, con o senza concessione, laddove per le annualità dal 2011 la solidarietà e la traslazione rendono la disciplina applicabile anche ai rapporti proseguiti dopo la riforma.
La Corte qualifica la solidarietà come paritetica, non dipendente: entrambi i soggetti realizzano il presupposto, sia pure su piani diversi, e il venir meno della responsabilità della ricevitoria non travolge quella del bookmaker. Nel caso in esame è in gioco la sola posizione della società estera. I motivi sul presupposto soggettivo, territoriale e sulla parità di trattamento sono infondati: la CGUE ha escluso discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri, applicandosi il tributo a chi gestisce scommesse raccolte in Italia, e ha riconosciuto la diversità della situazione dei centri di trasmissione che operano per bookmaker esteri. Priva di pregio è la censura sul legittimo affidamento, riferendosi a ragioni del ricevitore. Infine, il tributo non integra un’imposta sul volume d’affari vietata, essendo cumulabile con l’IVA ai sensi dell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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