Ricevitoria e CTD soggetti passivi imposta unica scommesse anche per bookmaker esteri (Cass. civ. Sez. V n. 20121 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo, in solido con il bookmaker, anche il titolare della ricevitoria che opera per conto di soggetti privi di concessione, perché svolge un’attività di gestione delle scommesse che ne costituisce il presupposto impositivo. Per le annualità successive al 2011 la solidarietà è paritetica e non dipendente, essendo entrambi i soggetti partecipi dell’attività di esercizio delle scommesse, con possibilità di traslazione negoziale del carico tributario. Il presupposto territoriale si radica in Italia per la sola prestazione di gestione e raccolta, a nulla rilevando il luogo di conclusione del contratto e la sede estera del bookmaker. Non sussiste alcuna discriminazione in violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, né l’imposta unica contrasta con l’art. 401 della direttiva n. 2006/112/CE.
Il Fatto
Il contribuente, nella sua qualità di ricevitoria e centro di trasmissione dei dati operante per un bookmaker estero privo di concessione, era destinatario di un avviso di accertamento con cui l’Ufficio dei Monopoli accertava la debenza dell’imposta unica per l’anno d’imposta 2011, oltre interessi e sanzioni. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Latina, che respingeva il ricorso.
L’appello veniva rigettato dalla CTR del Lazio con la sentenza impugnata. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, resistito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi cinque motivi sono stati esaminati congiuntamente per connessione e giudicati infondati. La Corte muove dal quadro normativo già scrutinato dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018: la disposizione interpretativa di cui all’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010 ha chiarito che l’imposta è dovuta anche quando la raccolta avvenga in assenza di concessione, configurando l’obbligo solidale in capo al CTD che opera per bookmakers non concessionari.
La Corte costituzionale ha escluso che l’equiparazione tributaria tra gestore per conto terzi e gestore per conto proprio sia irragionevole, poiché entrambi partecipano all’attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse. Il titolare della ricevitoria, pur non sopportando il rischio del contratto, assicura i locali, riceve la proposta, cura la trasmissione, l’incasso e il pagamento delle vincite. Ne deriva un rapporto di solidarietà paritetica, come già affermato dalla giurisprudenza civile.
Quanto al presupposto territoriale, la Corte ribadisce che il fatto imponibile non è la conclusione del contratto, ma la prestazione di servizi di organizzazione del gioco e raccolta delle scommesse. Tali attività si svolgono interamente in Italia per il tramite della ricevitoria, sicché fondano la potestà impositiva dello Stato.
Le censure di contrasto con il diritto unionale sono respinte. La CGUE, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha escluso ogni discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri, perché l’imposta si applica a tutti i gestori che raccolgono scommesse sul territorio italiano. Quanto all’art. 401 della direttiva n. 2006/112/CE, l’imposta unica non ha natura di imposta sulla cifra d’affari, difettando il meccanismo della detrazione.
Il sesto motivo, relativo alla liquidazione delle spese in favore della parte pubblica assistita da propri funzionari, è manifestamente infondato: la rifusione spetta con riduzione del venti per cento, e la compensazione resta mera facoltà del giudice. Il ricorso è integralmente rigettato, con compensazione delle spese per la recente stabilizzazione del quadro giurisprudenziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.