Imposta unica scommesse, solidarietà del bookmaker estero senza concessione (Cass. civ. Sez. V n. 10705 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, il bookmaker avente sede in altro Stato membro e privo di concessione è soggetto passivo del tributo e risponde in solido con il centro di trasmissione dati per le annualità successive al 2011. La disciplina nazionale non introduce alcuna discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, poiché l’imposta colpisce tutti i soggetti che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, a prescindere dalla sede. Il fatto imponibile è la prestazione del servizio di gioco e la sua raccolta in Italia, non la conclusione del contratto di scommessa. Non sussiste violazione del legittimo affidamento, perché il bookmaker era soggetto passivo anche prima della disposizione interpretativa del 2010.

Il Fatto

Una società di bookmaker con sede a Malta propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, con annullamento dell’avviso di accertamento.

L’Agenzia aveva accertato, per le annualità 2013-2015, la debenza dell’imposta unica nei confronti del legale rappresentante della cessata società, quale obbligato principale nella qualità di centro trasmissione dati, e della società ricorrente, quale bookmaker estero coobbligato in solido. La questione arriva in cassazione con otto motivi, tra pregiudiziali e di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e la Sez. U. n. 8093 del 2020: il collegio può escludere la pubblica udienza quando i principi da applicare sono consolidati.

Respinta anche l’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Le imposte sui giochi non sono armonizzate e rilevano solo rispetto all’art. 56 TFUE. Secondo la CGUE, gli obiettivi di tutela dei consumatori e di prevenzione delle infiltrazioni criminali giustificano restrizioni alla libera prestazione di servizi. La Corte richiama la sentenza della Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso discriminazioni tra bookmaker nazionali ed esteri, applicandosi l’imposta a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia.

Nel merito, la Corte ribadisce che il presupposto dell’imposizione non è la giocata in sé, ma la prestazione del servizio di gioco. L’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 ha qualificato come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi ubicati all’estero, prevedendo la solidarietà del soggetto per conto del quale l’attività è esercitata.

La Corte costituzionale n. 27 del 2018 ha dichiarato illegittima la norma solo per le annualità anteriori al 2011, nelle quali le ricevitorie non potevano traslare l’imposta. Per i periodi successivi, invece, i rapporti negoziali potevano essere rimodulati. Poiché si controverte sulle annualità 2013-2015 e viene in rilievo la sola posizione del bookmaker, le censure sono infondate: la pronuncia di incostituzionalità non ha fatto venir meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione, che concorre alla realizzazione del presupposto impositivo.

La Corte esclude la violazione del legittimo affidamento, perché il bookmaker, anche privo di concessione, era già soggetto passivo prima della norma interpretativa. Quanto alla mancata traduzione dell’atto in inglese, nessuna norma la impone e la questione è di ordine probatorio. Infine, infondata la censura sull’art. 401 della direttiva 2006/112/CE: l’imposta unica non ha natura di imposta sul volume d’affari. Rigettato il ricorso, la ricorrente è condannata alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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