Imposta unica scommesse: solidarietà del bookmaker estero senza concessione (Cass. civ. Sez. V n. 22279 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker estero privo di concessione, che raccoglie scommesse sul territorio italiano tramite un centro di trasmissione dati, è soggetto passivo dell’imposta unica per il periodo d’imposta 2010 e non può invocare il venir meno della propria obbligazione solidale per effetto della declaratoria di incostituzionalità che ha riguardato la sola posizione della ricevitoria per le annualità anteriori al 2011. La solidarietà tra ricevitore e bookmaker è paritetica e non dipendente, poiché entrambi concorrono all’organizzazione e all’esercizio del gioco. La disciplina nazionale non discrimina gli operatori esteri rispetto a quelli nazionali, sicché non sussiste alcuna violazione della libera prestazione di servizi, né alcun obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Il Fatto
Una società di scommesse con sede a Malta proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2010, con cui era stata accertata la debenza dell’imposta unica sulle scommesse, quale coobbligato solidale del centro di trasmissione dati.
La controversia giungeva in Cassazione dopo la riforma della decisione provinciale. Il ricorrente affidava il proprio ricorso a cinque motivi, uno in via pregiudiziale e quattro di merito, incentrati sui presupposti soggettivo e territoriale del tributo, sul diritto unionale e sul legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
La Corte disattendeva anzitutto l’istanza di trattazione in pubblica udienza. Il collegio può escludere discrezionalmente i presupposti della trattazione pubblica quando i principi di diritto da applicare sono consolidati, e la sede camerale non è incompatibile con la decisione di questioni nuove ma già assistite da orientamento stabile.
Nel merito, i giudici richiamavano il percorso già tracciato dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018 e dalla Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18. La disciplina nazionale non opera alcuna discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento. Le restrizioni alla libera prestazione di servizi risultano giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la lotta alle infiltrazioni criminali.
Quanto alla posizione del gestore per conto terzi, la Corte ribadiva che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha inciso solo sulla responsabilità della ricevitoria per le annualità anteriori al 2011, quando le commissioni erano già cristallizzate, senza travolgere quella del bookmaker. Entrambi i soggetti partecipano all’attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse, con nesso di solidarietà paritetica.
Il presupposto territoriale del tributo non coincide con la conclusione del contratto, ma con la prestazione del servizio di gioco: la registrazione della scommessa e il rilascio della ricevuta si perfezionano in Italia. Neppure sussiste violazione del legittimo affidamento, poiché il bookmaker estero era già soggetto passivo prima della norma interpretativa del 2010.
Infine, la Corte escludeva il contrasto con l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE: il tributo non ha natura di imposta sul volume d’affari, difettando il meccanismo della detrazione, e può coesistere con l’IVA. Il ricorso era quindi rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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