Plusvalenza su terreno edificabile tassabile nell’anno di percezione del corrispettivo (Cass. civ. Sez. V n. 34393 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le plusvalenze immobiliari di cui all’art. 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, conseguenti alla vendita di terreni edificabili, sono imponibili in riferimento all’anno in cui il corrispettivo è effettivamente percepito, in applicazione del principio di cassa sancito dall’art. 68, comma 1, del TUIR, risultando irrilevante che l’atto di compravendita sia stato stipulato in un anno precedente. Ai fini della tassazione rileva la differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene. È irrilevante la destinazione data alla somma incassata, anche quando essa sia stata riversata a terzi in adempimento di obblighi assunti con un precedente contratto di transazione. Il possesso del reddito, presupposto dell’IRPEF ai sensi dell’art. 1 del TUIR, si radica in capo al contribuente che, tramite il proprio procuratore, abbia liberamente disposto della somma percepita.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava alla contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2007, recuperando a tassazione separata la plusvalenza asseritamente realizzata con la cessione a titolo oneroso della quota indivisa di un terreno edificabile di sua proprietà. L’Ufficio quantificava il maggior reddito in 50.244 euro, pari alla differenza tra il prezzo dichiarato nell’atto di compravendita e il prezzo di acquisto della quota, rivalutato secondo gli indici ISTAT.

La contribuente impugnava l’atto impositivo. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva in parte il ricorso, rideterminando la plusvalenza tassabile in misura inferiore, con riferimento al prezzo minimo di cessione indicato nella procura a vendere rilasciata in esecuzione di un contratto di transazione stipulato nel 2003. La decisione veniva confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale, avverso la cui sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di giudicato esterno sollevata dall’Amministrazione, non avendo questa depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., copia della sentenza asseritamente passata in giudicato munita dell’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c..

Il primo motivo, che denunciava la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, è infondato. La Commissione regionale ha individuato il percorso logico-giuridico seguito, precisando che il giudice di merito può rideterminare l’ammontare della plusvalenza e che il riferimento al valore minimo indicato nella procura a vendere era corretto. La decisione non presenta quindi le gravi anomalie motivazionali che integrano la violazione del minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost., secondo l’indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014.

Anche il secondo motivo, incentrato sulla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., è privo di pregio: la Commissione regionale ha collocato la realizzazione della plusvalenza nell’anno 2007, coincidente con quello cui si riferisce l’avviso di accertamento, senza statuire su questioni estranee al thema decidendum.

Il terzo motivo, che deduceva la decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio del potere di accertamento per decorso del termine quadriennale di cui all’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata: la plusvalenza è stata realizzata nel 2007 e non nel 2003, sicché il termine non era ancora decorso alla data di notifica dell’atto impositivo.

Il quarto motivo è infondato nel merito. La Corte richiama l’art. 68, comma 1, del TUIR, secondo cui le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente al bene. Sul punto esiste un orientamento consolidato (Cass. n. 21115/2020, Cass. n. 23893/2019; Cass. n. 14618/2024): le plusvalenze immobiliari sono imponibili nell’anno di effettiva percezione del corrispettivo, in forza del principio di cassa. È irrilevante che l’intero prezzo sia stato riversato a terzi in adempimento degli obblighi assunti con il contratto di transazione, poiché ciò che conta è che il contribuente abbia ottenuto un corrispettivo maggiore di quello pagato per l’acquisto, a prescindere dall’utilizzo della somma. Il reddito fu quindi posseduto nel 2007, avendo la contribuente, tramite il proprio procuratore, disposto liberamente della somma percepita. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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