Difensore civico regionale, compenso onorario e sindacato delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. I n. 21951 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità, quando decide una questione di giurisdizione, non esprime alcun giudizio di merito e non vincola il giudice chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza della domanda. Il principio affermato dalle Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione si esaurisce nell’accertamento del punto pregiudiziale e non implica il riconoscimento della natura negoziale del rapporto. Ne consegue che, in tema di compenso del difensore civico regionale, la qualificazione del trattamento economico come indennitario e non retributivo, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticità, resta affidata al giudice del merito. La questione di legittimità costituzionale della norma regionale che riduce l’emolumento, ove rilevante, è scrutinabile nel merito ma va valutata in relazione alla natura dell’incarico onorario e all’assenza del carattere retributivo del compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, già difensore civico per conto della Regione Veneto, agisce in giudizio per ottenere il compenso dovutogli nella misura antecedente alla riduzione del 70% disposta dall’art. 6 l. Reg. Veneto 6 aprile 2012, n. 13. Il tribunale rigetta la domanda e la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 2203/2019 depositata il 29/05/2019, respinge il gravame.
Il giudice territoriale esclude la natura contrattuale del rapporto, valorizzando il carattere onorario dell’ufficio e la funzione indennitaria del trattamento economico. Rigetta inoltre la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’interessato e dichiara non scrutinabile, per difetto di specificità, il motivo sull’incompetenza dell’ufficio che aveva applicato la riduzione. Il difensore civico propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La prima censura contesta la violazione dell’art. 11 delle preleggi e dell’art. 15 l. Reg. Veneto 6 giugno 1988, n. 28, sostenendo che il giudice avrebbe disatteso la lettura delle Sezioni Unite n. 19971/2014. La Corte ritiene il motivo infondato. Il precedente è citato in modo incompleto: le Sezioni Unite, pur riconoscendo la giurisdizione ordinaria, avevano affermato che fanno eccezione alla regola dell’indennità i casi in cui specifiche disposizioni di legge attribuiscano natura retributiva al compenso, precisando però che ciò avviene con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticità.
Il collegio sottolinea che il precedente non può essere esteso oltre il suo effettivo oggetto. Le Sezioni Unite si sono pronunciate solo sulla questione di giurisdizione, ravvisando nel difensore civico un diritto soggettivo al compenso, e tale accertamento si è arrestato al punto pregiudiziale, senza assumere alcuna connotazione meritale. Attribuire a quel sindacato la forza di indirizzare le sorti della lite di merito eccede i limiti entro i quali il giudizio di legittimità poteva essere esperito.
Il secondo motivo deduce la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 l. reg. 13/2012 per violazione degli artt. 2, 3, 23, 35, 36, 53, 97 e 117 Cost. La Corte la dichiara inammissibile in via principale, non configurandosi un vizio del provvedimento idoneo a determinarne la cassazione, ma la esamina comunque nel merito. Il collegio osserva che per alcuni parametri non sono indicate le ragioni di contrasto, per altri gli stessi non sono invocabili fuori dal rapporto di lavoro subordinato, per altri ancora manca un idoneo tertium comparationis.
La riduzione dell’emolumento non è irragionevole, tenuto conto della natura politica dell’incarico, e risponde a un principio di contenimento dei costi. La questione non è del resto coerente con la ratio della decisione impugnata, fondata sulla natura non sinallagmatica e negoziale del compenso, qui condivisa.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per avere il giudice d’appello dichiarato inammissibile il motivo sull’incompetenza del Consiglio regionale in favore dell’Ufficio di Presidenza. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza: non riproduce nel suo esatto tenore il motivo di appello, non consentendo alla Corte di apprezzarne la specificità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.