Improcedibile l’appello se l’appellante non compare due volte (Corte dei Conti Sez. III App. n. 174 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Alla mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. L’art. 196 c.g.c. configura così una fattispecie di improcedibilità che opera sul piano processuale in modo automatico, per il solo fatto oggettivo della doppia mancata comparizione, senza necessità di istanza di parte. La declaratoria prescinde dall’esame del merito dei motivi di gravame e assorbe ogni altra questione, ivi comprese quelle relative alla regolamentazione delle spese.

Il Fatto

Un ex dipendente della Polizia di Stato, in congedo dal 1.11.2010, ricorreva alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante attribuzione dell’indennità integrativa speciale in misura intera e separata sulla pensione e sulla tredicesima mensilità in quota A. L’INPS aveva computato l’indennità nei limiti dell’80 per cento, trattandola come voce stipendiale.

Con la sentenza n. 194/2022 la Sezione regionale rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese, liquidate in euro 526,00. Il soccombente proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, in combinato disposto con l’art. 15 della legge n. 724/1994 e l’art. 1 della legge n. 335/1995, nonché vizi di motivazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c. in punto di spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione Terza centrale d’appello non esamina il merito dei motivi. Constata che la trattazione era stata fissata per l’udienza del 19 marzo 2025 e che, in quella sede, i difensori dell’appellante erano assenti. Il collegio aveva quindi disposto, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., il rinvio della discussione all’udienza del 19 novembre 2025, con comunicazione curata dalla Segreteria.

All’udienza di rinvio i difensori dell’appellante sono nuovamente risultati assenti. La Corte richiama il tenore letterale dell’art. 196 c.g.c., secondo cui se l’appellante non compare all’udienza di discussione il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

Il dato rilevante è dunque oggettivo: la doppia, mancata comparizione dell’appellante. La norma non richiede alcuna valutazione di merito, né un’apposita eccezione della controparte. L’improcedibilità è dichiarata d’ufficio e assorbe integralmente i motivi di gravame, compreso quello subordinato relativo alla compensazione delle spese o alla riduzione dell’importo.

La pronuncia non contiene statuizione sulle spese, stante l’assenza di costituzione della parte appellata. Resta ferma la condanna alle spese di primo grado contenuta nella sentenza impugnata, che non viene travolta dalla declaratoria di improcedibilità dell’appello.

In esito al percorso motivazionale la Corte dichiara l’appello improcedibile e dispone nulla per le spese, mandando alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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