Daspo sportivo quinquennale: motivazione e proporzione della durata (TAR Emilia-Romagna n. 196 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è misura di prevenzione che anticipa la soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto, valutabili secondo la logica del “più probabile che non”, senza che occorra la certezza processuale penale. Nei casi di violenza collettiva non è necessario accertare lo specifico atto di violenza riconducibile al destinatario, perché i comportamenti sono possibili in quanto collettivi e minacciosi come tali. Quanto alla durata della misura, la scelta compiuta dal Questore ex art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 non è sindacabile nel merito se parametrata alla gravità della condotta, ai precedenti e all’apporto personale, restando esclusa la manifesta sproporzione. La sostituzione del provvedimento originario con un atto adottato all’esito del riesame cautelare, espressione di nuove autonome scelte, rende improcedibile il ricorso introduttivo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore aveva disposto nei suoi confronti il divieto di accedere ai luoghi delle manifestazioni calcistiche per cinque anni, con prescrizioni relative alle città di Modena e Reggio Emilia. Il provvedimento originario risale al gennaio 2024.

Con ordinanza cautelare la Sezione ha accolto l’istanza ai soli fini del riesame, rilevando il difetto di puntuale motivazione sulla graduazione della misura. L’Amministrazione ha quindi adottato un nuovo decreto di conferma, impugnato con motivi aggiunti. La seconda istanza cautelare è stata respinta e il Cons. Stato ha rigettato l’appello cautelare. La causa è giunta alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso introduttivo. Poiché il nuovo decreto non costituisce mera integrazione della motivazione del precedente, ma esprime nuove e autonome scelte discrezionali dell’Amministrazione, trova applicazione il consolidato orientamento secondo cui la sostituzione dell’atto impugnato rende improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Nel merito dei motivi aggiunti, il ricorrente deduce la carenza di motivazione sui criteri di determinazione della durata e la sproporzione rispetto alla condotta contestata, sostenendo che la descrizione del “fare minaccioso” sarebbe frutto di suggestione e che i precedenti sarebbero generici.

Il Collegio osserva che il decreto descrive una partecipazione attiva dell’esponente: volto travisato, possesso di un’asta rigida, direzione assunta in violazione dei controlli e delle indicazioni dell’Autorità, unitamente a un gruppo di cinquanta soggetti altrettanto travisati e armati. L’azione, interrotta solo dall’intervento degli agenti, era univocamente rivolta allo scontro con la tifoseria avversaria.

Su questa base la Corte richiama la giurisprudenza amministrativa sulla natura preventiva della misura, confermata da Cons. Stato Sez. III n. 2013 del 12 marzo 2026 e da Cons. Stato Sez. III n. 11409 del 28 dicembre 2022: la valutazione discrezionale dell’Amministrazione deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti e non è condizionata dal vaglio del giudice penale.

Quanto alla durata, la graduazione risulta parametrata alla gravità della condotta, all’apporto personale e alla ripetizione nel tempo di comportamenti improntati all’illegalità, desunta dai plurimi precedenti. Il contesto spazio-temporale, con presenza di famiglie e bambini, concorre a fondare l’allarme sociale. La misura non appare quindi manifestamente sproporzionata. Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile, i motivi aggiunti respinti, con compensazione delle spese e refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *