Inammissibile il parere sulla liquidazione delle spese di lite agli avvocati comunali (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 126 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono tenute a verificare, in via preliminare, l’ammissibilità della richiesta di parere sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La funzione consultiva è ammissibile solo se il quesito attiene alla contabilità pubblica e presenta carattere generale e astratto. Non è riconducibile alla contabilità pubblica la richiesta che investe il rapporto di lavoro e l’interpretazione dell’art. 9, comma 7, d.l. n. 90/2014, norma che rinvia al regolamento dell’ente e alla contrattazione collettiva. La questione relativa ai criteri di quantificazione di compensi di pacifica natura retributiva appartiene alla competenza del giudice ordinario, sicché il parere è inammissibile sotto il profilo oggettivo.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ha formulato ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo. L’Ente intendeva conoscere cosa debba ricomprendere il concetto di “trattamento economico complessivo” di cui all’art. 9, comma 7, d.l. n. 90/2014, ai fini della corretta individuazione del limite massimo entro il quale liquidare agli avvocati comunali le spese di lite correlate a sentenze favorevoli all’ente, già corrisposte dalle controparti soccombenti.
La Sezione era chiamata, pertanto, a chiarire i criteri di quantificazione di tali compensi e il perimetro della nozione normativa di trattamento economico complessivo applicabile all’avvocatura comunale.
La Motivazione della Corte
In coerenza con il consolidato orientamento, la Sezione ha preliminarmente verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, soggettivi e oggettivi, della richiesta di parere. Sotto il profilo soggettivo, l’istanza è stata ritenuta ammissibile, provenendo dal Sindaco, quale organo rappresentativo dell’ente ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000, e trasmessa per il tramite del CAL.
Quanto al profilo oggettivo, la Corte ha richiamato la nozione unitaria di contabilità pubblica delineata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 54/2010, incardinata sul sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici. Ha poi ribadito il necessario carattere generale e astratto del quesito.
La Sezione delle Autonomie ha più volte precisato che la funzione consultiva non può tradursi in un’intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali né interferire con le funzioni requirenti o giudicanti. Nella deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG si è affermato che la materia della contabilità pubblica non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia riflessi finanziari, per non trasformare le Sezioni regionali in organi di consulenza generale. Nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG si è aggiunto il criterio del discrimen: vanno escluse le richieste propedeutiche all’adozione di provvedimenti che incidono su posizioni giuridiche soggettive, devolute ad altre giurisdizioni.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto la richiesta inammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché investe questioni inerenti al rapporto di lavoro e, segnatamente, l’interpretazione dell’art. 9, comma 7, d.l. n. 90/2014, che rinvia al regolamento dell’ente e alla contrattazione collettiva. Il quesito, riguardando le modalità e i criteri di quantificazione di compensi di pacifica natura retributiva, determinerebbe un’interferenza con il giudice ordinario quale giudice del lavoro.
A mero titolo di orientamento, la Sezione ha precisato che, quando si discute dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014, occorre rimettersi all’autonomia dell’ente nell’esercizio della potestà regolamentare e alla disciplina della contrattazione collettiva, sotto il controllo dell’ARAN. La Corte dei conti in sede consultiva non è legittimata a colmare lacune nell’esercizio della potestà regolamentare dell’ente locale, né a sostituirsi ad essa. La richiesta è stata quindi dichiarata inammissibile.
Nota della Redazione
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