Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 48 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale gravato da un mero debito di vigilanza non assume la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La qualificazione dipende dalla natura della gestione: il debito di custodia, che fonda l’obbligo, presuppone un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock, destinato a ricostituire le scorte; il debito di vigilanza connota la mera sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e la gestione delle scorte operative funzionali all’ordinario andamento dell’ufficio. I beni giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte strettamente necessarie al funzionamento sono pertanto esclusi dal giudizio di conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Il giudizio di conto è, di conseguenza, improcedibile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per le Marche esamina il conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, per l’esercizio finanziario 2022. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, aveva deferito il conto al Collegio rilevando l’insussistenza dei presupposti per una proposta di regolarità e di discarico.

Il conto risultava privo della relazione dell’organo di controllo interno e ricomprendeva attrezzature, sistemi informatici, arredamenti e strumentazioni in uso presso un settore dell’ente, per oltre quattrocento beni inventariati. L’agente contabile, nel costituirsi, ha sostenuto che per i beni affidati, destinati all’uso ordinario degli uffici, non era configurabile un debito di custodia e ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o l’improcedibilità. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due species di consegna. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude la resa del conto per chi ha in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza; l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 conferma che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, che invece grava, ai sensi degli artt. 11 e 23, sui consegnatari con debito di custodia. L’art. 93 del T.U.E.L. fonda l’obbligo sulla gestione dei beni dell’ente, ma la giurisprudenza contabile ne circoscrive l’ambito.

La Corte ricostruisce la nozione di debito di custodia: esso presuppone l’incarico di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota la posizione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative di uso immediato.

Il discrimine è quantitativo e qualitativo: se la giacenza eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata non al funzionamento ma al rifornimento continuativo, con conseguente configurazione di una vera gestione contabile assoggettata al giudizio di conto. La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza così per gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio.

Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso presso l’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali, non custoditi in un deposito per la successiva distribuzione. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino. Ne deriva che sul consegnatario grava un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia in senso tecnico, con caducazione dei presupposti normativi della resa del conto. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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