Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 109 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili gravato di mero debito di vigilanza — e non di debito di custodia — è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui sono addetti. Il discrimine tra le due figure risiede nella natura della gestione: il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio; il debito di vigilanza si risolve nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso. Ne deriva che, in difetto dei presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal consegnatario dei beni mobili di un ente locale per l’esercizio finanziario 2019. La vicenda giunge davanti alla Sezione giurisdizionale regionale a seguito della relazione istruttoria del magistrato relatore, che aveva concluso per una pronuncia preliminare su ammissibilità, procedibilità e irregolarità del conto.
Il relatore aveva rilevato che l’atto depositato si sostanzia in una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario — tra cui cimiteri, circonvallazioni, contrade, ex discariche, opere di consolidamento, piazze, vie e terreni — privi dei requisiti minimi per individuare con esattezza i beni dati in consegna e custoditi. Il contabile ha contestato la propria qualifica di agente contabile, sostenendo che il proprio ruolo fosse limitato alla vigilanza e non alla custodia. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, rimettendosi al Collegio sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza, ricostruita alla luce dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002. Il primo connota il consegnatario incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione.
Il secondo, invece, caratterizza l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori. La gestione delle scorte operative resta circoscritta all’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio, secondo consumi programmati e correlate periodicità di approvvigionamento.
Il Collegio precisa il criterio di discrimine: qualora la giacenza presso i singoli uffici si riveli, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata non al funzionamento ma al continuativo rifornimento, configurandosi una vera e propria gestione contabile con debito di custodia, soggetta alla resa del conto giudiziale. I beni di consumo costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento degli uffici sono esclusi dalla resa del conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso di specie, i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Il Collegio conclude che grava sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia.
Nota della Redazione
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