Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 135 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di ufficio, gravato da un mero debito di vigilanza, non è qualificabile come agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza non è nominalistica, ma incide sul regime di responsabilità e sull’obbligo di rendicontazione. Solo la gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico, configura il debito di custodia e impone il giudizio di conto. Il giudizio di conto instaurato nei confronti del consegnatario per sola vigilanza va dichiarato improcedibile, restando ferma la rendicontazione amministrativa e l’eventuale conto per i beni effettivamente soggetti a custodia.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un funzionario di un Comune, in qualità di consegnatario dei beni mobili dell’ufficio tecnico, per l’esercizio finanziario 2024. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva sollevato dubbi sull’ammissibilità e procedibilità del conto, rilevando che l’atto depositato consisteva in una elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario, in larga parte beni di uso abituale e non custoditi in magazzini.

L’agente contabile si è costituito, condividendo i rilievi del relatore e sostenendo la propria estraneità alla qualifica di agente contabile, con conseguente insussistenza dell’obbligo di resa del conto. La Procura regionale, dal canto suo, ha sottolineato la difficoltà di configurare un debito di custodia per la maggior parte dei beni, rimettendosi alle valutazioni del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né quanti detengano stampati, registri o oggetti destinati all’uso del servizio dell’ufficio cui sono addetti. La qualifica di consegnatario, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 254/2002, presuppone invece la cura della gestione e della conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La Corte distingue con nettezza le due figure. Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, si esaurisce nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e nella gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio per l’uso immediato.

Il passaggio decisivo riguarda la soglia quantitativa e qualitativa della giacenza. Se essa eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità interessata, essa non risponde più a un’esigenza di funzionamento ma di continuativo rifornimento, e configura una vera gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta a resa del conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, costituenti scorte operative, restano esclusi dal conto giudiziale, ferma restando la rendicontazione amministrativa, come affermato da Sez. Calabria sent. 39/2020 e Sez. Liguria sent. 133/2016.

Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha condiviso i rilievi istruttori. Ne discende che sul consegnatario grava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a un rapporto non di mera vigilanza ma di effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato a questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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