Improcedibile il ricorso se manca la copia notificata della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 3429 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione, ove il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata ai fini del decorso del termine breve, sorge a suo carico l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. La mancata osservanza di tale onere comporta l’improcedibilità del ricorso, salvo che la notificazione del ricorso sia avvenuta prima della scadenza del termine breve e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o sia presente nel fascicolo d’ufficio. Non è sufficiente la copia della sentenza recante la sola attestazione di avvenuto deposito da parte della cancelleria.
Il Fatto
Il controricorrente aveva proposto opposizione al precetto, per oltre ottantatremila euro, notificatogli sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società ricorrente, eccependo l’omessa notifica del titolo esecutivo, l’inefficacia dello stesso, la prescrizione del credito e la carenza di legittimazione attiva dell’intimante. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione preventiva, ritenendola infondata.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1710 del 15/03/2022, aveva invece accolto il gravame, ritenendo maturata la prescrizione del diritto di credito. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dal controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto preliminare la verifica della procedibilità del ricorso. La ricorrente, nella seconda pagina dell’atto, aveva affermato che la sentenza impugnata le era stata notificata in data 29/03/2022, ma non aveva prodotto la copia munita della relazione di notifica. In atti, sia cartacei sia telematici, vi era soltanto una copia della sentenza con attestazione di avvenuto deposito da parte del cancelliere.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante, alla quale ha dichiarato di voler dare continuità (Cass. n. 15832 del 07/06/2021), secondo cui, quando l’impugnante allega espressamente o implicitamente che la sentenza gli è stata notificata, opera il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. e sorge l’onere di depositare la copia autentica con relata entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. Il principio è stato ribadito, con precisazioni i cui presupposti fattuali non ricorrono nella specie, dalle Sezioni Unite n. 21349 del 06/07/2022.
Nel caso concreto la sentenza impugnata era stata pubblicata il 15/03/2022 e il ricorso era stato notificato il 25/05/2022, dunque oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione. La copia notificata non risultava depositata neppure dalla difesa del controricorrente, né era presente in atti direttamente accessibili dalla Corte.
Il rilievo dell’improcedibilità preclude quello dell’eventuale infondatezza nel merito, attinente alla dedotta interruzione della prescrizione. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di legittimità, liquidate e distratte in favore del difensore antistatario, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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