Inammissibile il ricorso per cassazione che non indica il terzo pignorato (Cass. civ. Sez. III n. 3430 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle opposizioni esecutive il terzo pignorato è litisconsorte necessario e il ricorso per cassazione che non ne indichi esattamente l’identità è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. L’indicazione dei litisconsorti necessari costituisce requisito di contenuto-forma del ricorso, che deve essere assolto necessariamente con l’atto introduttivo e non può essere ricavato da altre fonti. La violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. non consente di rimettere l’intera causa al giudice di primo grado per integrare il contraddittorio, quando l’identità dei litisconsorti stessi resti assolutamente incerta.

Il Fatto

Una creditrice aveva avviato il pignoramento presso terzi notificando titolo esecutivo e precetto. La debitrice propose opposizione agli atti esecutivi davanti al Tribunale, deducendo l’omessa notifica del titolo in originale, la nullità della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. senza i relativi presupposti e l’assenza dell’avvertimento previsto dall’art. 480, comma 2, cod. proc. civ.

Il giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza di sospensione; il Tribunale, nel merito, rigettò l’opposizione ritenendo la nullità sanata dalla proposizione della stessa. La Cassazione, con una prima ordinanza, accolse il ricorso con rinvio demandando al Tribunale la verifica della regolarità delle notifiche. Il giudice di rinvio, con la sentenza impugnata, le ritenne valide e rigettò nuovamente l’opposizione. Contro questa decisione la debitrice ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente la verifica di ammissibilità del ricorso, prima ancora di esaminare i due motivi articolati. Il rilievo decisivo è che il terzo pignorato non risulta in alcun modo identificato, né identificabile, negli atti di causa.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, rappresentata dalle Cass. n. 31389 del 10/11/2023 e Cass. n. 26562 del 14/09/2023 e, in precedenza, dalla Cass. n. 11268 del 12/06/2020. Da essa si evince che, in materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. Non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado per instaurare un contraddittorio integro, a causa dell’assoluta incertezza sull’identità dei litisconsorti stessi.

Il principio si fonda sulla natura del requisito: si tratta di elemento di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altre fonti. L’incompletezza dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità è, pertanto, insanabile.

Nel caso concreto il terzo pignorato ha pacificamente posizione di litisconsorte necessario, come confermato dalla Cass. n. 13533 del 18/05/2021 e dalle successive conformi. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione e comunque mancata identificabilità del terzo pignorato.

La soccombenza della ricorrente comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. La decisione di inammissibilità impone inoltre di dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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