Spese di lite al difensore antistatario: ammessa l’ottemperanza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 7664 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite nel processo tributario, l’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 si applica anche al difensore antistatario cui le spese siano state distratte con procura della parte vittoriosa. La distrazione instaura con la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale. Ne consegue la legittimazione del difensore a ottenere le somme liquidate mediante il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 4992/17/21 depositata il 09/11/2021, aveva dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza proposto dal difensore di un contribuente. Il professionista agiva in qualità di procuratore antistatario, per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate a suo favore dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva condannato la società al pagamento.

La CTR aveva fondato la decisione su due argomenti: la sentenza di condanna era ancora oggetto di appello e quindi non coperta da giudicato; l’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 non era estensibile alle statuizioni sulle spese in favore del contribuente. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 69 e 70 del citato decreto. La società intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, come novellato dal d.lgs. n. 156 del 2015: le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive, e il pagamento deve avvenire entro novanta giorni dalla notificazione. In caso di mancata esecuzione, il comma 5 consente di richiedere l’ottemperanza ai sensi dell’art. 70.

Per effetto della novella, le sentenze che condannano l’amministrazione finanziaria alle spese processuali costituiscono titolo esecutivo immediato in relazione a tale capo. Il ricorso all’ottemperanza è quindi ammesso anche in presenza di una sentenza non passata in giudicato: la Corte ravvisa in ciò l’estensione al processo tributario del principio dell’art. 282 cod. proc. civ., che anticipa l’esecutività della condanna di primo grado.

Il collegio richiama il proprio precedente Cass. n. 11286 del 2022, secondo cui, se il pagamento in favore del contribuente o del difensore antistatario non è eseguito entro novanta giorni, le somme possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza costituzione in mora e senza attendere il giudicato.

Il principio viene ulteriormente precisato: l’art. 69 è applicabile anche al distrattario delle spese di lite. La distrazione in favore del difensore, munito di procura della parte vittoriosa, instaura con la parte soccombente un rapporto autonomo, che nei limiti della somma liquidata si affianca a quello professionale con il cliente. Da qui la legittimazione del difensore antistatario ad agire in ottemperanza.

Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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