Improcedibile il ricorso se manca la relazione di notificazione della sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 8316 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e, quale manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Ne deriva, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., l’onere di depositare nel termine ivi previsto copia della sentenza munita della relazione di notificazione. La sua omissione determina l’improcedibilità del ricorso quando la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositi copia autentica priva della relazione di notificazione, di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente e il tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notificazione del ricorso sia superiore a sessanta giorni.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 12/2019, depositata l’8 gennaio 2019, che aveva rigettato il gravame contro la sentenza sfavorevole di primo grado. La controricorrente resiste con controricorso.
Prima dell’esame dei motivi si pone la verifica della procedibilità del ricorso. Il ricorrente ha dichiarato, nella prima pagina dell’atto, che la sentenza impugnata gli è stata notificata il 1° febbraio 2019. Il ricorso risulta però notificato il 2 aprile 2019, quindi oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della procedibilità. Dagli atti, che il giudice di legittimità è tenuto a consultare ai fini del controllo preliminare, non risulta depositata la relazione di notificazione della decisione impugnata, il cui deposito è previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Nello stesso ricorso si fa riferimento soltanto al deposito della copia conforme della sentenza impugnata, senza richiamare la relazione di notificazione; alla copia della sentenza presente in atti è allegata la copia della notificazione del ricorso, non quella della notificazione della sentenza impugnata.
Il ricorso, notificato il 2 aprile 2019, risulta proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza dell’8 gennaio 2019. Non opera quindi il principio, richiamato dalla Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 e dalla Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, che esenta dalle formalità di deposito della copia della sentenza notificata nel solo caso di intervallo inferiore al termine breve tra pubblicazione e notifica del ricorso.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui la dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso costituisce attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e impegna la parte, in virtù dell’autoresponsabilità, a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Sorge così l’onere di depositare copia della sentenza munita della relazione di notificazione.
La conseguenza è l’improcedibilità del ricorso quando la parte dichiari di avere ricevuto la notificazione, depositi copia autentica priva della relazione, la documentazione non sia prodotta neppure dalla controricorrente e il tempo tra pubblicazione e notificazione del ricorso sia superiore a sessanta giorni, come nel caso di specie (Cass., sez. un., n. 21349/2022). Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 3.200, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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