Procura speciale necessaria per il ricorso: no autodifesa di s.r.l. (Cass. civ. Sez. III n. 8318 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto da una società a responsabilità limitata senza il rilascio di una procura speciale è inammissibile, a norma dell’art. 365 cod. proc. civ. La circostanza che il legale rappresentante della persona giuridica sia anche avvocato cassazionista non consente alcuna forma di autodifesa, poiché l’autodifesa presuppone l’identità tra parte e difensore, mentre la persona giuridica è soggetto distinto dalla persona fisica del professionista. La legale rappresentanza vale per le attività proprie dell’ente e non si fonde con la persona fisica del difensore. Conseguentemente, la condanna alle spese del giudizio di legittimità va pronunciata a carico del difensore, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10706 del 2006.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società a responsabilità limitata avanti al Tribunale di Avellino, che aveva rigettato l’opposizione con sentenza del 27 marzo 2020. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza dell’11 ottobre 2022, riformava la decisione di primo grado, accogliendo il gravame del Fallimento — nel frattempo sopravvenuto — e condannando la società al pagamento di euro 127.030,30, oltre interessi moratori e spese di entrambi i gradi.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. La curatela fallimentare si è difesa con controricorso. Il ricorso è stato presentato con atto nel quale lo stesso soggetto compariva come legale rappresentante della società e come difensore di sé medesimo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della validità della procura, ritenendola assorbente di ogni altro profilo di doglianza. Il ricorso è inammissibile perché non contiene né materialmente offre alcuna procura speciale.
Nell’intestazione dell’atto si dichiara che agisce la società a responsabilità limitata, in persona dell’amministratore rappresentante pro tempore, che riveste anche la qualifica di avvocato cassazionista, “rappresentata e difesa da sé medesimo”. La società, osserva la Corte, è una persona giuridica: per proporre ricorso per cassazione deve rilasciare procura speciale ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità.
Nel caso esaminato una procura speciale non sussiste nemmeno materialmente, perché il legale rappresentante ha ritenuto di poter fruire della propria qualità di avvocato cassazionista adottando una forma di autodifesa. La Corte chiarisce che l’autodifesa può essere esercitata soltanto dallo stesso soggetto che sia al contempo parte e difensore. Nella fattispecie, però, la parte non è il difensore: la parte è la persona giuridica, soggetto distinto dalla persona fisica del legale rappresentante.
Il collegio esclude che la coincidenza tra legale rappresentanza e qualifica forense possa “fondere” in un unico soggetto la persona giuridica e la persona fisica ai fini della difesa in giudizio. La rappresentanza legale opera per le attività proprie della persona giuridica, come previsto dalla legge e dallo statuto. Un’opposta lettura condurrebbe all’esito erroneo di ammettere l’esercizio dell’attività forense da parte di persone giuridiche, e persino per soggetti diversi da sé stesse.
Quanto alle conseguenze economiche, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 10706 del 2006 — seguita da numerosi arresti conformi — secondo cui, quando un’azione o un’impugnazione sia proposta da un difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome dichiara di agire, l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il professionista assume esclusivamente la responsabilità. È dunque ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. La Corte liquida le spese in euro 8.200,00, di cui 8.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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