Improcedibile il ricorso senza copia autentica e relazione di notifica (Cass. civ. Sez. III n. 6042 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso per cassazione quando la parte ricorrente ometta di depositare, nel termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c., la copia autentica del provvedimento impugnato unitamente alla relazione di notificazione dello stesso. Non è consentito al giudice di legittimità concedere alla parte un termine ulteriore per sanare l’omissione: simile modalità operativa, oltre a non trovare fondamento in alcuna disposizione di legge, determinerebbe il superamento di una decadenza derivante dall’inosservanza di un termine perentorio, a vantaggio di una parte e a detrimento dell’altra, con violazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo. La sanzione dell’improcedibilità è congrua ove la parte abbia avuto un lasso di tempo più che ragionevole per adempiere a oneri di agevole natura, chiaramente conoscibili perché chiariti da consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Il Fatto

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, i debitori esecutati hanno proposto opposizione agli atti esecutivi per ottenere la declaratoria di invalidità del decreto di trasferimento emesso in favore dell’aggiudicatario e la decadenza di quest’ultimo dall’aggiudicazione, deducendo l’illegittima proroga del termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello dei debitori. Questi hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza di secondo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta una questione processuale pregiudiziale e assorbente: l’omesso deposito, da parte dei ricorrenti, della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, nel termine perentorio dell’art. 369 c.p.c..

I ricorrenti stessi dichiarano nel ricorso che la sentenza impugnata, depositata il 15 marzo 2023, sarebbe stata loro notificata il 20 marzo 2023. Il ricorso è stato notificato il 19 maggio 2023: dunque oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Unitamente al ricorso è stata prodotta solo la copia autentica del provvedimento, ma non la relazione di notificazione. Né tale relazione risulta prodotta dalle controparti, rimaste intimate.

La Corte esclude che ricorra alcuna delle ipotesi in cui, secondo la propria giurisprudenza, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità, richiamando Sezioni Unite n. 8312 del 2019, Sezioni Unite n. 22438 del 2018 e le conformi Sez. I n. 3727 del 2021 e Sez. III n. 27480 del 2018.

Il Collegio ribadisce che la concessione di un termine ulteriore non è prevista da alcuna disposizione di legge e contrasterebbe con i principi enunciati dalle Sezioni Unite, determinando il superamento di una decadenza a vantaggio di una parte e a danno dell’altra, con inevitabile prolungamento del processo. La sanzione non è sproporzionata, avendo la parte avuto tempo più che ragionevole per adempiere a oneri di agevole natura, senza alcuna plausibile giustificazione.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con assorbimento del motivo. Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. La Corte dà atto dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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