Rinuncia al ricorso e accettazione delle controparti estinguono il processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 6043 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, proposta dalla parte ricorrente prima dell’udienza di discussione, determina l’estinzione del processo quando sia accettata dalle controparti costituite e non sia opposta dal Procuratore generale. Ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., verificata la regolarità della rinuncia e della relativa accettazione, il giudice di legittimità dichiara estinto il processo. L’estinzione consegue alla sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione, senza che residui alcun esame del merito dei motivi di ricorso.
Il Fatto
La contribuente propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado. Oggetto del contendere era l’annullamento di una cartella di pagamento, del relativo ruolo esattoriale e dell’avviso di accertamento, per un importo di euro 8.575,67 a titolo di IRPEF ed IVA per l’anno di imposta 2009.
La C.T.R. aveva ritenuto che l’iscrizione a ruolo derivasse dal controllo della dichiarazione ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 600/1973 e che, in tale ipotesi, non fosse prevista la preventiva comunicazione dell’esito del controllo. I vizi di notificazione della cartella erano stati considerati sanati per raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente impugnato tempestivamente l’atto. Entrambe le Agenzie resistono con controricorso; il Procuratore generale chiede il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di legittimità, con memoria del 2 dicembre 2024, la parte ricorrente rinuncia al ricorso, dando atto di avere estinto il debito, come da attestazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione della medesima data. La rinuncia interviene dunque prima dell’udienza di discussione.
All’udienza, le controparti costituite, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, accettano la rinuncia al ricorso. Il Procuratore generale nulla oppone e conclude per l’estinzione del processo.
La Corte richiama l’art. 306 cod. proc. civ. e valuta la regolarità della rinuncia e della sua accettazione. Non emergono profili di invalidità dell’atto di rinuncia né della relativa accettazione da parte delle controparti. La rinuncia, accettata, priva il ricorso della sua attitudine a condurre a una decisione sul merito.
Il percorso argomentativo è lineare: verificata la regolarità degli atti, la Corte dichiara l’estinzione del processo. Non si procede all’esame dei quattro motivi di ricorso, divenuti irrilevanti per la definizione del giudizio. La statuizione sulle spese è di compensazione, con decisione che nulla dispone sul punto.
Nota della Redazione
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