Procura alle liti del sindaco perfeziona il contratto di patrocinio scritto (Cass. civ. Sez. II n. 1571 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto dal rilascio della procura alle liti ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., accettata dall’avvocato con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell’atto difensivo. In tale collegamento funzionale tra procura e atto di difesa si individua l’incontro di volontà delle parti e, dunque, il perfezionamento del contratto di patrocinio. La procura conferita dal sindaco, quale organo competente a rappresentare il Comune, non richiede né la preventiva determina né l’autorizzazione della Giunta comunale, essendo la delibera di Giunta atto di merito gestionale e tecnico, privo di valenza esterna. Ha errato, pertanto, la Corte territoriale nel ritenere che la sentenza di primo grado fosse sorretta da due rationes decidendi autonome e che l’appello ne avesse impugnata una sola.
Il Fatto
Un avvocato aveva ottenuto, in forza di decreto ingiuntivo, la condanna di un Comune al pagamento del corrispettivo per l’attività difensiva svolta in un giudizio amministrativo. Il Comune si era opposto e aveva chiamato in causa alcuni dipendenti e il sindaco, perché rispondessero personalmente dei compensi e dei danni derivanti dal conferimento dell’incarico in assenza di delibera di autorizzazione. I terzi avevano a loro volta chiamato in causa il sindaco neoeletto, che aveva citato in garanzia la propria compagnia assicurativa.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, ravvisando il difetto di una idonea procura e la nullità del contratto per mancanza della forma scritta. La Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello principale dell’avvocato, ritenendo che la decisione si fondasse su due distinte motivazioni, di cui solo una era stata censurata. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono stati ritenuti fondati. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva fondato la propria decisione su una motivazione unica, sebbene articolata: aveva sovrapposto la necessità di un contratto scritto di mandato con l’amministrazione alla necessità di una determina sindacale e dell’autorizzazione della Giunta. Le due argomentazioni, offerte in rapporto di conseguenza l’una con l’altra, non erano idonee, se considerate singolarmente, a sorreggere la decisione.
Pertanto l’appello era ammissibile, perché censurava la ratio decidendi nella sua interezza. L’avvocato aveva contestato sia l’esistenza di un valido contratto di mandato, sia il valido conferimento della procura alle liti, quale fonte del diritto al compenso.
La Corte ha richiamato il principio consolidato (Cass. Sez. 6-3 n. 2266 del 16.02.2012; Sez. 6-3 n. 3721 del 24.02.2015; Sez. 2 n. 21007 del 06.08.2019) secondo cui, in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ex art. 83 cod. proc. civ. L’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà, l’accordo contrattuale in forma scritta.
La procura alle liti, negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza, si distingue dal contratto di patrocinio, negozio bilaterale. Tuttavia, poiché la procura è accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza, in tale modalità di accettazione la giurisprudenza ha individuato il contratto di patrocinio con l’ente pubblico, con tutti i requisiti richiesti: incontro di volontà, causa, oggetto e forma scritta ad substantiam.
La Corte ha aggiunto che la procura, se conferita dal sindaco, non necessita di previa determina né di autorizzazione della Giunta, poiché nel nuovo ordinamento delle autonomie locali competente a conferire la procura al difensore del Comune è il sindaco, mentre la delibera della Giunta è atto gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (Cass. Sez. I n. 11516 del 17.05.2007; Sez. 6-2 n. 5802 del 23.03.2016; Sez. 1 n. 16457 del 21.06.2018).
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità; il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti.
Nota della Redazione
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