Improcedibile il ricorso per manceto deposito della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 370 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non depositi, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, la copia autentica della sentenza impugnata, come prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. Tale adempimento costituisce un onere autonomo, distinto dalla notifica del ricorso, la cui omissione non è sanabile mediante il semplice richiamo della sentenza in calce all’atto introduttivo. La richiesta di rimessione in termini del controricorrente, fondata sull’affidamento nelle rassicurazioni del difensore avversario circa la mancata iscrizione a ruolo, non è accoglibile ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ., poiché la parte avrebbe potuto iscrivere autonomamente la causa a ruolo ed eccepire la tardività dell’avverso ricorso.
Il Fatto
Con atto di citazione del 2001 alcuni fratelli convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Oristano il germano per la divisione dei beni relitti dai genitori, previo accertamento della nullità per difetto di forma di una scrittura privata di liberalità, o in subordine della nullità per indeterminabilità dell’oggetto, ed in ulteriore subordine per falsità per apocrifia. Il convenuto, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l’usucapione ordinaria di alcuni immobili. Nel giudizio veniva chiamato anche l’istituto bancario creditore ipotecario, che restava contumace.
Il Tribunale di Oristano, con sentenza non definitiva e poi con sentenza definitiva, dichiarava nullo l’atto di donazione, rigettava la riconvenzionale di usucapione e condannava l’attore-convenuto al pagamento di somme. La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 2019, rigettava l’appello. Avverso tale pronuncia il soccombente propose ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte esamina la richiesta di rimessione in termini avanzata da uno dei controricorrenti. Questi aveva notificato il controricorso oltre il termine di quaranta giorni dalla ricezione della notifica del ricorso, sostenendo di essere stato indotto a confidare nella mancata iscrizione a ruolo della causa da parte del difensore avversario. La Suprema Corte rigetta l’istanza, rilevando che il controricorrente, una volta ricevuta la notifica del ricorso, avrebbe potuto autonomamente iscrivere la causa a ruolo ed eccepire la tardività della notifica avversaria, anziché incorrere in decadenza per avere imprudentemente confidato nelle rassicurazioni del legale della controparte.
Nel merito, il motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., rappresentato dalla circostanza che i fabbricati non inclusi nella massa ereditaria sarebbero in realtà regolari dal punto di vista urbanistico-edilizio, come emergerebbe da un accertamento di conformità rilasciato dal Comune e dagli elaborati tecnici allegati alla comparsa conclusionale in appello.
La Corte, tuttavia, non giunge al merito, rilevando un vizio di procedibilità. Il ricorso è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., in quanto il ricorrente non ha depositato, come era suo onere, entro venti giorni dall’ultima notifica, la copia della sentenza impugnata asseritamente notificatagli. Infatti, nell’atto introduttivo il ricorrente aveva indicato come prodotta la copia autentica della sentenza di appello, senza fare menzione di una notifica della stessa né di una relata di notifica.
La consultazione del fascicolo cartaceo ha confermato che il ricorrente non ha depositato, entro il termine, la copia della sentenza impugnata. La Corte dichiara quindi improcedibile il ricorso. Nulla dispone per le spese processuali del giudizio di legittimità, in quanto i controricorrenti sono rimasti intimati. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.