Rigetto per manifesta infondatezza e difetto di interesse ex art 380-bis cpc (Cass. civ. Sez. II n. 29421 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il consigliere delegato che ha formulato la proposta può comporre il collegio e assumere l’incarico di relatore, non sussistendo incompatibilità ai sensi degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 c.p.c. I motivi di ricorso che, ove accolti, non inciderebbero sulla ratio decidendi della pronuncia impugnata sono inammissibili per difetto di interesse, poiché privi di attitudine a modificare l’esito del giudizio. In tema di preliminare di vendita immobiliare, qualora un accordo successivo colleghi la risoluzione del contratto all’alienazione del compendio a terzi, la promissaria acquirente conserva il diritto alla restituzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, restando esclusa la risoluzione unilaterale per fatto imputabile della stessa promissaria.

Il Fatto

Una promissaria acquirente versa una caparra confirmatoria di euro 110.000,00 per l’acquisto di un appartamento in corso di costruzione, per il prezzo complessivo di euro 140.000,00. La promittente alienante presenta un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67 legge fall. e, in data 23 febbraio 2018, trasferisce l’immobile a terzi. La promissaria dichiara allora di recedere dal preliminare e agisce per il pagamento del doppio della caparra ovvero, in via subordinata, per la restituzione della somma versata.

La società convenuta eccepisce l’esistenza di una scrittura privata del 3 dicembre 2011, che regolava modalità alternative di esecuzione o di rivendita e prevedeva, in difetto, la restituzione di una somma non inferiore a euro 55.000,00. Il documento è disconosciuto, si procede a verificazione grafologica e il Tribunale condanna la società al pagamento di euro 110.000,00. La Corte d’appello, in accoglimento del gravame incidentale, conferma la restituzione ma la fonda sull’adesione al piano di risanamento e sull’accettazione della risoluzione consensuale. Ricorrono per cassazione gli ex soci della società nelle more estinta.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di composizione del collegio. Il consigliere delegato autore della proposta di definizione può far parte del collegio e svolgere le funzioni di relatore, poiché la sua posizione non integra alcuna causa di incompatibilità. Il principio è affermato richiamando Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024.

I primi tre motivi denunciano l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’accordo-quadro del 3 dicembre 2011, la violazione del principio di non contestazione e il difetto di specificità dei motivi d’appello. La Corte li ritiene inammissibili per difetto di interesse: anche ammesso che il documento fosse utilizzabile, la sua valenza non sarebbe stata decisiva. L’iter decisionale della Corte di merito poggia su un diverso e dirimente fondamento, ossia l’adesione della promissaria acquirente al piano di risanamento e la sua accettazione della risoluzione del preliminare, alla condizione della successiva vendita dell’intero complesso immobiliare.

Il quarto motivo censura l’esclusione della risoluzione unilaterale e il conseguente diritto all’incameramento definitivo della caparra. La Corte rileva che la censura non si confronta con la ratio decidendi: in base all’accordo successivo collegato al piano di risanamento, la vendita dell’intero compendio a terzi, verificatasi il 23 febbraio 2018, comportava la risoluzione consensuale del preliminare e il diritto della promissaria alla restituzione della somma versata. Sul punto richiama Cass. Sez. I, Sentenza n. 7066 del 14/04/2004, Cass. Sez. II, Sentenza n. 8047 del 21/03/2023 e Cass. Sez. II, Sentenza n. 4142 del 10/02/2023, relative al diritto alla risoluzione del preliminare quando il promittente alieni il cespite a terzi.

Il quinto motivo, volto a ottenere la condanna per lite temeraria, è qualificato come “non motivo”, non essendo specificamente diretto contro alcuna pronuncia della sentenza impugnata. Il sesto motivo, che deduce la nullità per motivazione inesistente o contraddittoria, è infondato, per le stesse ragioni già esposte in ordine alla rilevanza non dirimente dell’accordo-quadro.

Il ricorso è quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese di lite. Il giudizio essendo stato definito in conformità alla proposta, la Corte applica l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., liquidando una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e una sanzione in favore della cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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