Opposizione a decreto ingiuntivo, prova del credito bancario e CTU esplorativa (Cass. civ. Sez. I n. 13617 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che ha natura di giudizio di merito sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, la prova del credito può essere fornita nella fase di opposizione, poiché ciò che rileva è che il diritto sia dimostrato in quel giudizio, a nulla valendo l’eventuale inidoneità della documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio. La certificazione ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 resa conforme alle scritture contabili costituisce prova idonea del credito. La consulenza tecnica d’ufficio non può esonerare le parti dall’onere di provare i fatti posti a fondamento delle domande o eccezioni e non è ammissibile quando tenda a un’indagine meramente esplorativa su fatti non provati.
Il Fatto
Il contribuente, nella specie fideiussore in solido di una società debitrice principale, convenuta in giudizio, si opponeva al decreto ingiuntivo con cui una banca aveva richiesto il pagamento di una somma complessiva di oltre duecentomila euro, oltre accessori, in forza di più contratti di apertura di conto corrente, di un contratto di carta di credito, di anticipi su fattura, di ricevute bancarie insolute e di una fideiussione omnibus.
Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte di Appello respingeva il gravame, rilevando che la banca aveva dimostrato l’esistenza del credito mediante la produzione degli estratti conto dalla data di apertura dei rapporti, delle richieste di anticipi e dell’estratto conto certificato ex art. 50 TUB, e che le censure dei ricorrenti erano generiche. La perizia contabile era stata negata perché, in mancanza di un principio di prova, l’accertamento richiesto appariva meramente esplorativo. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui i ricorrenti assumevano che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso sulla base di un estratto dei saldaconti, non conforme a quanto richiesto dall’art. 50 d.lgs. n. 385/1993. La censura è inammissibile: il procedimento di opposizione ha natura di giudizio di merito sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, di guisa che, ove pure il ricorso fosse stato rilasciato sulla base di documentazione non idonea, ciò che conta è che la prova del credito sia stata prodotta nella fase di opposizione.
La Corte rileva inoltre che la sentenza impugnata dà atto che a corredo della richiesta monitoria era stato allegato l’estratto conto certificato ex art. 50 TUB, reso conforme alle scritture contabili e recante la dichiarazione che il credito è vero, liquido ed esigibile. La deduzione sulla mancata prova dell’avvenuta ricezione dell’estratto conto da parte del cliente e sull’illeggibilità della firma del funzionario non consente di verificare la corrispondenza tra i fatti allegati e la documentazione, non trascritta né localizzata nel ricorso, traducendosi in una diversa interpretazione fattuale non censurabile ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 1832 e 2697 cod. civ., la Corte ribadisce che nel giudizio di merito sono stati prodotti i contratti, le fideiussioni e gli estratti conto, e che la sufficienza di tale materiale costituisce apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità. Il discrimine tra violazione di legge in senso proprio ed erronea applicazione della legge è segnato dal fatto che solo la seconda è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa; le doglianze attengono alla ricognizione della fattispecie concreta e ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito. Le contestazioni sugli estratti conto, inoltre, restano generiche, limitandosi a negare la congruità degli addebiti senza allegazioni a sostegno.
Il terzo motivo riguarda la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio. La Corte osserva che l’attività del consulente può consistere nell’assistere il giudice nella valutazione tecnica delle prove raccolte, ma può divenire essa stessa mezzo di prova quando si traduca nell’indagare direttamente per ricostruire fatti. In considerazione del suo ruolo di integrazione dell’attività decisoria, la consulenza tecnica non può valere ad esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle domande o eccezioni, sicché legittimamente il giudice non la dispone ove con essa le parti intendano procedere a un’indagine esplorativa intorno a elementi o fatti non provati. È quanto è avvenuto nel caso di specie, ove le contestazioni sono state ritenute non specifiche e non idonee a contrastare la documentazione contabile acquisita.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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