Dichiarazione di interesse culturale e legittimazione al ricorso: il mero interessato alla vendita non è legittimato (TAR Puglia n. 598 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione al ricorso giurisdizionale amministrativo non discende dalla mera partecipazione al procedimento o dalla formale notifica del provvedimento, ma richiede la titolarità di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, direttamente lesa dall’atto impugnato. Non è legittimato il soggetto che abbia solo manifestato interesse all’acquisto di un immobile, ove la procedura di vendita non sia stata concretamente avviata e la dichiarazione di interesse culturale incida esclusivamente sul diritto del proprietario. La legittimazione procedimentale è cosa distinta dalla legittimazione processuale, potendo la prima trovare giustificazione in una finalità collaborativa che non presuppone la titolarità di una situazione giuridica protetta.

Il Fatto

Il Comune di Gallipoli, proprietario del compendio denominato “Ex Villaggio del Fanciullo”, pubblicava un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse alla vendita, precisando che l’esperibilità della dismissione era subordinata all’esito della verifica di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 42/2004. La società ricorrente presentava la propria manifestazione di interesse e veniva provvisoriamente ammessa alla fase successiva. Il Ministero della Cultura, con decreto n. 1527 del 10 ottobre 2024, dichiarava l’interesse culturale dell’immobile ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004.

La società, quindi, impugnava il decreto deducendo l’erronea applicazione della disciplina sulla verifica dell’interesse culturale e l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione. Con motivi aggiunti censurava anche il rapporto informativo della Soprintendenza e gli atti connessi. Nel giudizio intervenivano ad adiuvandum due soggetti, occupanti di una porzione del compendio, la cui azione di accertamento dell’usucapione era stata respinta in appello proprio in ragione della sopravvenuta dichiarazione di interesse culturale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato in primo luogo inammissibile l’intervento ad adiuvandum, richiamando il consolidato orientamento secondo cui tale forma di intervento è ammessa solo per chi vanti una posizione di fatto, dipendente o collegata alla situazione fatta valere dal ricorrente principale, e non per il cointeressato, titolare di un interesse personale e diretto all’impugnazione. Gli interventori, avendo subito una lesione diretta dal decreto, avrebbero potuto proporre autonoma impugnazione, sicché la loro partecipazione non poteva configurarsi come intervento adesivo-dipendente.

Nel merito, il Collegio ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse. Ha richiamato il principio per cui la giurisdizione amministrativa non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, ma a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente correlata a un bene della vita, richiedendosi che l’annullamento dell’atto possa procurare un beneficio effettivo e attuale.

La società ricorrente non risultava titolare di alcuna posizione giuridica qualificata: la manifestazione di interesse all’acquisto integrava un interesse di mero fatto, non essendo stata avviata la procedura di vendita e dipendendo l’acquisto da future e incerte determinazioni del Comune, il quale aveva peraltro subordinato la dismissione all’esito della verifica di interesse culturale. Il vincolo, incidendo sul diritto del proprietario, non ledeva direttamente la ricorrente, che non vantava alcuna aspettativa giuridicamente rilevante.

Il TAR ha altresì escluso che la legittimazione potesse discendere dalla notifica del decreto ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 42/2004, trattandosi di mero dato formale irrilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso, né dalla partecipazione al procedimento, richiamando la distinzione tra legittimazione procedimentale e processuale. La declaratoria di inammissibilità è stata estesa ai motivi aggiunti, non emergendo elementi di differenziazione della posizione fatta valere. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate e dell’esito meramente formale del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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