Ottemperanza Carta docente: ordine al Ministero e nomina del Prefetto (TAR Campania n. 5091 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell’Amministrazione che non abbia dato esecuzione, nel termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente non di ruolo il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Nell’accogliere il ricorso, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e irroga la penalità di mora ex articolo 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali sulle somme dovute. Il compenso del commissario ad acta, se dovuto, è posto a carico dell’Amministrazione soccombente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, con conseguente emissione del relativo buono elettronico di importo pari a euro 500,00 annui e interessi.
Rimasta inadempiuta l’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’esecuzione, la fissazione della somma dovuta per il ritardo e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 114 cod. proc. amm., con particolare riferimento al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Alla luce di tali elementi, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo del titolo esecutivo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha designato sin d’ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega all’interno della Struttura, stabilendo che lo stesso dovrà compiere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia. Le spese per la funzione commissariale sono state poste a carico del Ministero, con compenso determinato in euro 500,00.
Il Tribunale ha inoltre disposto, su richiesta del ricorrente, la penalità di mora ex articolo 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.
Le spese di lite sono state infine poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore.
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Nota della Redazione
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