Improcedibile il ricorso se la relata di notifica non è depositata (Cass. civ. Sez. II n. 5639 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, genera l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica. L’omissione di tale deposito determina l’improcedibilità del ricorso. La sanzione non è esclusa dalla mancata produzione della relata da parte del controricorrente, né può essere recuperata mediante la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.. La questione di legittimità costituzionale della disciplina non è manifestamente infondata.
Il Fatto
La ricorrente, già conduttrice e proprietaria coltivatrice di un fondo limitrofo, aveva esercitato azione di riscatto su fondo, fabbricato e accessori venduti con atti autenticati nelle firme, deducendo la violazione del diritto di prelazione e la simulazione relativa al prezzo. Il Trib. Torre Annunziata aveva rigettato la domanda; la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 693/2020, aveva confermato la decisione.
La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, che investono la composizione del collegio, la titolarità della prelazione, il principio di non contestazione, la distribuzione dell’onere probatorio e l’uso del criterio del fatto notorio. Gli intimati non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare e assorbente la questione di rito, rilevando l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. La ricorrente aveva attestato che la sentenza impugnata le era stata notificata il 17 febbraio 2020, ma aveva omesso di depositare la relata di notifica unitamente al ricorso.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 10648 del 2017, secondo cui la sanzione dell’improcedibilità non si applica quando la relata risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente o acquisita tramite istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Nel caso concreto tale evenienza non ricorre, poiché la parte intimata non ha prodotto alcunché.
Non soccorre neppure il principio che esenta dal deposito nel caso di intervallo, tra pubblicazione e notifica del ricorso, inferiore al termine breve. La sentenza è stata pubblicata il 14 febbraio 2020 e il ricorso notificato il 18 giugno 2020, quindi ben oltre i sessanta giorni, anche considerando la sospensione COVID.
La Corte conferma l’indirizzo secondo cui l’onere di depositare copia della sentenza con relata non è recuperabile mediante la produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ., richiamando Sez. Un. n. 21349 del 2022. Quanto alla dedotta questione di costituzionalità, ne esclude la non manifesta infondatezza, osservando che la sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare non oneroso, finalizzato a verificare il passaggio in giudicato e a selezionare il rito più adeguato (Sez. I n. 19475 del 2024).
Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile; nulla sulle spese, non avendo le altre parti svolto difese. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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