Ottemperanza a sentenza contabile e poteri del commissario ad acta (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 110 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione di una sentenza della Corte dei conti passata in giudicato integra gli estremi del giudizio di ottemperanza, il cui accoglimento è subordinato alla prova dell’inerzia dell’amministrazione. Accertata la mancata esecuzione, il giudice ordina all’organo competente di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta, fissandone il compenso a carico dell’amministrazione debitrice. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione e liquidate in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 646/2023, depositata il 10.10.2023 dalla medesima Sezione giurisdizionale e passata in giudicato. Con quella pronuncia era stata accolta la domanda volta a ottenere il pagamento dei ratei arretrati degli accessori, nella specie dell’indennità integrativa speciale, con decorrenza dal luglio 2013, senza interessi e rivalutazione e senza alcun limite prescrizionale.

Con diffida dell’11.12.2024 il ricorrente ha formalmente sollecitato l’amministrazione all’esecuzione, senza esito. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale datore di lavoro, non si è costituito in giudizio. La questione giunge così davanti al Giudice Unico delle pensioni, chiamato a verificare l’effettiva inerzia dell’amministrazione rispetto al giudicato.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha concentrato l’esame sul presupposto del giudizio di ottemperanza: la mancata esecuzione del giudicato. La verifica si è risolta in un accertamento di fatto, condotto sugli atti e sui documenti di causa, dal quale è emersa la prova della mancata esecuzione della sentenza n. 646/2023.

Quanto alla posizione processuale dell’amministrazione, la Corte ha rilevato che il Ministero non risulta costituito in giudizio. La mancata costituzione non ha impedito l’esame nel merito, poiché il thema decidendum era già delimitato dal ricorso e dalla documentazione prodotta dal ricorrente.

Accertata l’inerzia, il ricorso è stato dichiarato meritevole di accoglimento nei termini della motivazione. Il P.Q.M. ordina al responsabile dell’ufficio competente di dare integrale esecuzione alla sentenza di condanna entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

La tutela è stata poi rafforzata mediante la nomina del commissario ad acta, individuato nel direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, o in altro dirigente da lui delegato, per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il commissario deve provvedere entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, con compenso di euro 500,00 posto a carico del Ministero.

In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il giudice ha inoltre statuito che nulla è dovuto per le spese di giudizio, mandando alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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