RIA regionale e riflessi pensionistici: no all’estensione della sentenza n. 4/2024 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 44 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, che aveva bloccato al 31 dicembre 1990 la maturazione della retribuzione individuale di anzianità per il comparto Ministeri, non è invocabile quale principio erga omnes dai dipendenti regionali siciliani in quiescenza. La disciplina della RIA regionale è espressione della potestà legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione Siciliana dall’art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto e non rinvia alla normativa statale. La domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico che assuma la maggiorazione RIA quale voce della base di calcolo è inammissibile in assenza di un previo accertamento del diritto sul piano retributivo, da parte dell’amministrazione di appartenenza o del giudice del lavoro. La giurisdizione della Corte dei conti resta ferma, ma nel merito il ricorso va respinto.

Il Fatto

Trenta dipendenti della Regione Siciliana, collocati in quiescenza dopo aver prestato servizio negli anni 1991, 1992 e 1993, hanno adito la Sezione giurisdizionale siciliana chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico. La pretesa si fonda sul blocco delle anzianità di servizio imposto dall’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, che avrebbe impedito la maturazione degli scatti biennali e della connessa RIA nel triennio, con conseguente riduzione della base pensionabile.

I ricorrenti invocano la sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale e la pronuncia del Consiglio di Stato n. 7445 del 5 settembre 2024, sostenendo un’estensione automatica dei relativi effetti. L’Assessorato regionale e il Fondo Pensioni Sicilia hanno eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità del ricorso collettivo, l’autonomia della disciplina regionale della RIA e la prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico afferma anzitutto la giurisdizione della Corte dei conti. Il criterio del petitum sostanziale, richiamato dalla Cass. S.U. n. 16168/2011, impone di guardare alla causa petendi effettiva: la domanda attiene alla sola prestazione pensionistica e alla sua quantificazione, senza incidere sul rapporto di servizio. La giurisdizione contabile resta dunque ferma.

Infondata è anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Fondo Pensioni Sicilia. Il d.P.R. Sicilia n. 14/2009, come modificato dal d.P.R. Sicilia n. 22/2019, attribuisce al Fondo la gestione amministrativa e contabile dei trattamenti di pensione, compresa l’adozione dei relativi provvedimenti. Sia l’Assessorato, titolare del rapporto di lavoro e previdenziale, sia il Fondo sono quindi legittimati.

Quanto alle eccezioni di inammissibilità ex art. 152, comma 1, lett. d) ed e), c.g.c., il Giudice le supera applicando il criterio della ragione più liquida: l’esame del merito assume priorità, in coerenza con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’insegnamento di Cass. n. 363 del 2019.

Nel merito il ricorso è respinto. La Sezione richiama un orientamento uniforme (decisioni nn. 272/2025, 296/2025, 301/2025 e 314/2025; nonché Sezione Sardegna n. 106/2025 e Calabria n. 82/2025). La declaratoria della Consult riguarda uno specifico comparto di dipendenti statali e non esprime un principio applicabile oltre il perimetro normativamente previsto.

Decisiva è la specificità della disciplina regionale, espressione della potestà esclusiva di cui all’art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto siciliano e priva di rinvio alla normativa statale. Inoltre, la maggiorazione RIA deve essere prima accertata sul piano retributivo, dall’amministrazione o dal giudice del lavoro; solo dopo tale presupposto inderogabile può transitare nella base pensionabile. Il credito retributivo è peraltro ormai prescritto. Le spese di lite sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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