Giudizio di conto improcedibile per il consegnatario di beni immobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 230 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili degli enti locali non rientra nella categoria degli agenti contabili per debito di custodia. La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio. Il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è incompatibile con la gestione di beni immobili. Ne deriva che il consegnatario di beni immobili assume la veste di agente amministrativo per debito di vigilanza e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto instaurato nei suoi confronti è pertanto improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il Magistrato relatore per i conti di un Comune chiedeva la fissazione dell’udienza di discussione sul giudizio di conto reso da un agente, quale consegnatario dei beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2019. Dalla relazione di deferimento emergeva che il conto riportava l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe avuto un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza.
Il magistrato istruttore concludeva nel senso che, in presenza di beni rispetto ai quali l’agente abbia solo debito di vigilanza, all’atto presentato come conto giudiziale non potesse riconoscersi tale natura, con conseguente declaratoria di improcedibilità. La Procura regionale depositava le proprie conclusioni, richiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore richiamava la relazione e il Pubblico Ministero concordava, instando per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare concerne la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, e dagli artt. 22, 32 e 33 del medesimo Regolamento, che riferiscono la consegna e il conto ai soli beni mobili.
Rilievo decisivo assume il d.P.R. n. 254/2002 il cui art. 6, comma 1, distingue gli agenti che ricevono in consegna beni mobili in consegnatari per debito di vigilanza (agenti amministrativi) e consegnatari per debito di custodia (agenti contabili), con la precisazione che solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale.
La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello, n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali. In tale quadro l’art. 93 T.U.E.L. impone la resa del conto al tesoriere e a ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, senza precisare se mobili o immobili.
Il Collegio opta per un’interpretazione sistematica: le divergenze lessicali tra il testo unico e la contabilità di Stato non autorizzano nozioni distinte, come conferma l’uniformità della disciplina del giudizio di conto contenuta nella parte terza del codice della giustizia contabile. La figura del consegnatario implica un debito di materie o oggetti esclusivamente mobili, incompatibile con la gestione immobiliare, come ribadito da plurime pronunce delle sezioni giurisdizionali regionali.
Dall’esame del conto emerge una elencazione generale dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino e idonei a configurare un debito di custodia. Il convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è improcedibile per mancanza dell’oggetto; nulla per le spese, in assenza di costituzione.
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Nota della Redazione
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